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Cooperazione internazionale allo sviluppo: il Consiglio nazionale c'è (ci sarà , dopo le nomine)

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Cooperazione internazionale allo sviluppo: il Consiglio nazionale c'è (ci sarà , dopo le nomine)
12 dicembre 2014

La Gazzetta Ufficiale ha istituito formalmente, pubblicandone il decreto, il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, l'organo di partecipazione previsto dalla Legge 125 del 2014 all'articolo 16. Saranno circa cinquanta i membri di questo primo passo della nuova legge italiana sulla cooperazione, se volessimo sottovalutare il breve ma significativo passo precedente, dello scorso mese di agosto 2014, quando il Ministero degli Affari Esteri (MAE) ha aggiunto €œe della Cooperazione Internazionale€ al suo nome. Ed è proprio quest'ultimo, il MAECI, che a fine novembre ha emanato il decreto di costituzione del Consiglio, pubblicato il 10 dicembre dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, numero 286. Nello spirito della legge il nuovo Consiglio rappresenta lo strumento permanente di partecipazione, di consultazione e di proposta sulle scelte politiche, sulle strategie e sulla programmazione, nonché sulle forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione delle stesse (art.16, comma 2).
Due gli aspetti che è opportuno sottolineare. Il primo: l'istituzione del Consiglio precede il varo del regolamento attuativo della Legge 125/2014. Per molti osservatori si tratta di un documento di grande importanza perché determinerà  effettivamente le novità  introdotte dalla legge. In altre parole il Consiglio potrebbe presenziare la sua ideazione, in linea di principio. Forse poco (si riunisce €œalmeno una volta l'anno€, ma è €œpermanente€, secondo l'art. 16), ma è pur sempre interessante. Il secondo aspetto importante è la sua numerosa composizione, che consente solo due strade molto diverse, non c'è via di mezzo: o un'assise annuale rituale, di cui si avverte la mancanza; oppure un luogo istituzionale pi๠definito, che lascia prevedere una partecipazione pi๠consistente in termini di rappresentatività  e di argomenti sui quali praticare la partecipazione stessa. In ogni modo la legge stabilisce che il Consiglio €œesprime pareri€.
Il decreto delinea per il momento la sola composizione del Consiglio; le nomine seguiranno, probabilmente a breve, anche se la difficoltà  di alcune rappresentanze (quelle relative la società  civile, per esempio) crea qualche preoccupazione sui tempi di nomina dei rappresentanti. I circa cinquanta membri titolari sono individuati tra quelli che la nuova legge definisce gli attori del sistema italiano della cooperazione. Regioni e province autonome invieranno 3 rappresentanti; originale il relativo procedimento di nomina: verranno indicati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ecco l'elenco completo dei componenti che i diversi enti dovranno nominare:

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2. Il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
3. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
4. Il Direttore generale della costituenda Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
5. Un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
6. Un rappresentante designato da ciascuno dei principali Ministeri italiani (9 ministeri);
7. Tre rappresentanti delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
8. Un rappresentante designato dall'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni italiani;
9. Un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università  italiane;
10. Un rappresentante designato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA;
11. Un rappresentante designato dall'ICE
12. Otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo;
13. Dodici rappresentanti delle organizzazioni della Società  Civile e degli altri soggetti senza finalità  di lucro di cui all'art. 26 della legge, attivi nella cooperazione allo sviluppo, scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza;
14. Sei rappresentanti dei soggetti aventi finalità  di lucro, di cui all'art. 27 della legge, scelti in ragione della loro rappresentatività  ed esperienza;
15. Fino a tre rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo.

Il decreto del MAECI pubblicato in GURI è a questo indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-10&atto.codiceRedazionale=14A09393&elenco30giorni=true