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Legge Regionale 07 Aprile 2000, n. 19

Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà  internazionale.(1)


SOMMARIO


Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità  ed obiettivi)
Art. 2 (Ambiti e modalità  di intervento)

Capo II INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 3 (Iniziative culturali e di informazione)
Art. 4 (Iniziative nel campo della ricerca)
Art. 5 (Iniziative nel settore dell'educazione e della formazione)
Art. 6 (Progetti di cooperazione decentrata)
Art. 7 (Iniziative di emergenza e solidarietà  internazionale)
Art. 8 (Iniziative di reinserimento degli immigrati)
Art. 9 (Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa)
Art. 10 (Rapporti con lo Stato e l'Unione europea)
Art. 11 (Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività  internazionali)

Capo III PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12 (Programmazione triennale)
Art. 13 (Piani annuali)
Art. 14 (Interventi urgenti di solidarietà  internazionale)
Art. 15 (Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale)

Capo IV ORGANIZZAZIONE

Art. 16 (Attuazione degli interventi)
Art. 17 (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 18 (Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Norma transitoria)
Art. 20 (Abrogazioni)
Art. 21 (Norma finanziaria)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità  ed obiettivi)


1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e le dichiarazioni internazionali dei diritti umani, riconosce nella cooperazione internazionale e nella solidarietà  tra i popoli, unitamente alla promozione della cultura della pace, dei diritti umani e delle libertà , gli strumenti essenziali per far crescere e sviluppare rapporti di pace, equità  e giustizia fra i popoli, per una piena realizzazione dei diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo.

2. La presente legge intende, in particolare:

a) salvaguardare la vita umana, riconoscendo la pace come diritto fondamentale dei popoli, in virt๠del quale ogni persona e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire ed a beneficiare dello sviluppo economico, sociale e politico;

b) promuovere la crescita sociale, politica e culturale delle popolazioni, salvaguardando le caratteristiche endogene dei processi di sviluppo;

c) promuovere la crescita ed il rafforzamento delle esperienze democratiche, con adeguate garanzie per le minoranze etniche, linguistiche e religiose;

d) promuovere e diffondere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché tutelare gli anziani, le persone disabili e le donne;

e) assicurare condizioni di pari opportunità  fra uomo e donna, valorizzando la promozione della donna, la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

f) valorizzare le risorse umane ed il patrimonio ambientale, realizzando processi di sviluppo umano sostenibile;

g) promuovere lo sviluppo del commercio equo e solidale;

h) promuovere la conoscenza delle culture dei popoli attraverso le espressioni artistiche e gli scambi culturali;

i) promuovere l'alfabetizzazione, l'educazione di base e la formazione professionale;
l) soddisfare i bisogni primari delle popolazioni colpite da calamità .


3. Per il conseguimento delle finalità  di cui al comma 2, la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato, organismi di cooperazione internazionale, Organizzazioni Non Governative (ONG) presenti nella regione, con le modalità  indicate nella presente legge, privilegiando la concertazione per partecipare alle attività  che il territorio esprime nei confronti della solidarietà .


4. L'attività  della Regione è svolta nel rispetto delle leggi statali, delle direttive e dei regolamenti comunitari, delle convenzioni internazionali promosse da organismi cui partecipa l'Italia, concernenti le finalità  di cui al comma 2.


5. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa; favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, favorisce lo scambio delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi.

Art. 2
(Ambiti e modalità  di intervento)


1. La Regione, favorendo l'aggregazione di risorse umane e finanziarie, promuove, sostiene, concerta e coordina le iniziative proprie o svolte da enti locali, istituzioni culturali, associazioni, organismi di cooperazione internazionale, privilegiando le realtà  operanti sul territorio regionale per favorire la maggiore partecipazione della comunità  regionale in un contesto di cosviluppo con le comunità  locali dei paesi partner nelle attività  di cooperazione e di solidarietà  internazionale.

2. L'attività  della Regione mira in modo particolare a sviluppare tale rapporto tra comunità  locali, attraverso le modalità  della cooperazione decentrata, ivi comprese quelle adottate dall'Unione europea.

3. Per il raggiungimento delle finalità  di cui all'articolo 1, la Regione interviene realizzando iniziative:
a) di solidarietà  internazionale;

b) di cooperazione decentrata con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO);

c) di emergenza e di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità  eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita;

d) di educazione e di sensibilizzazione della comunità  regionale;

e) di formazione del personale della Regione, degli enti locali e del volontariato sui temi della cooperazione internazionale;

f) di formazione delle risorse umane dei PVS e di quelli dei Paesi con Economia in via di Transizione (PET);

g) culturali, di ricerca e di informazione.



Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 3
(Iniziative culturali e di informazione)

1. La Regione promuove e sostiene:

a) la realizzazione di convegni e seminari di studio sui temi della pace, della promozione dei diritti umani e dello sviluppo umano sostenibile;

b) l'informazione sulle attività  dei soggetti impegnati in sede regionale in progetti di cooperazione decentrata;

c) l'informazione sulle iniziative promosse dall'Unione europea, dalle agenzie delle Nazioni unite e da altre istituzioni sovranazionali, relativamente alla materia di cui alla presente legge;
d) la realizzazione di iniziative culturali sui temi indicati specificamente nel documento programmatico di cui all'articolo 12;

e) l'organizzazione di una conferenza triennale sulla cooperazione allo sviluppo e sulla solidarietà  internazionale.

Art. 4
(Iniziative nel campo della ricerca)


1. La Regione promuove ricerche, studi e pubblicazioni sui temi:

a) della pace e dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

b) della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà  internazionale;

c) dell'interrelazione tra l'organizzazione economico-produttiva, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà  internazionale.

2. La Giunta regionale puಠstipulare apposite convenzioni con istituti di ricerca e con università  della regione, operanti nei settori della ricerca e della formazione sui diritti umani, sulla cooperazione decentrata e sullo sviluppo umano sostenibile.


3. La Regione promuove e sostiene la diffusione dei risultati delle ricerche nelle scuole di ogni ordine grado, avvalendosi dei materiali didattici predisposti per lo scopo.


4. La Regione assegna ogni anno borse di studio di durata annuale a neo-laureati che partecipano in loco ad iniziative di cooperazione internazionale svolte dalla Regione da enti ed associazioni con sede nella regione.


5. La Giunta regionale, previa deliberazione, puಠorganizzare annualmente, una manifestazione nella quale premiare personalità  nazionali o internazionali che si siano particolarmente distinte nell'anno nei temi della pace, della libertà , dei diritti umani e della solidarietà  tra i popoli.


6. La Regione puಠfavorire ed avvalersi di giovani neolaureati o diplomati che desiderino svolgere un periodo di servizio civile, partecipando ad iniziative di cooperazione internazionale, con le modalità  previste dalle vigenti norme nazionali.

Art. 5
(Iniziative nel settore dell'educazione e della formazione)


1. La Regione, nell'ambito delle finalità  della presente legge, promuove e sostiene manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità  regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi della pace e dei diritti umani.


2. In ordine alle attività  di cui al comma 1 possono essere previsti scambi culturali giovanili e soggiorni residenziali, anche di persone disabili.


3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, favorisce, promuove e sostiene:

a) attività  di formazione professionale di cittadini immigrati dai PVS e dai PECO, onde favorirne il reinserimento nei loro Paesi di origine;

b) iniziative formative, indirizzate agli insegnanti, finalizzate alla conoscenza della realtà  dei PVS e dei PECO ed al dialogo interculturale;

c) l'organizzazione di corsi di formazione:

1) per formatori delle associazioni che perseguano finalità  conformi a quelle di cui alla presente legge;

2) per i cittadini dell'Unione europea, residenti nel territorio regionale, disponibili ad operare come volontari nei Paesi destinatari degli interventi;

3) per funzionari delle amministrazioni locali della regione;

4) sia in Italia che nei Paesi destinatari, finalizzati alla formazione delle risorse umane locali, richiesti direttamente dai Paesi beneficiari, secondo le modalità  e procedure previste dalle vigenti leggi nazionali.

Art. 6
(Progetti di cooperazione decentrata)


1. I progetti di cooperazione decentrata, oltre a riferirsi ai principi inseriti nel regolamento comunitario e nei programmi di sviluppo umano dell'UNDP, si ispirano ai principi di collegamento di comunità  locali organizzate dei PVS o in transizione e quelli dei Paesi industrializzati, con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale integrato attraverso programmi multisettoriali e l'attuazione dei principi e dei metodi della carta di Copenaghen, coinvolgendo anche la comunità  di emigrati della regione presenti nel Paese.


2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione interviene al fine di:
a) favorire il radicamento di processi di sviluppo umano nei Paesi internazionalmente riconosciuti ad economia debole;

b) promuovere la concertazione e la collaborazione dei soggetti di cui al comma 3;
c) realizzare direttamente o sostenere anche tramite supporti tecnici, organizzativi e finanziari, iniziative e progetti di cooperazione decentrata, finalizzati allo sviluppo umano sostenibile, che si prefiggono obiettivi strutturali distinti dall'aiuto di emergenza.


3. Gli attori della cooperazione internazionale possono essere: gli enti locali, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le ONG, i consorzi, le associazioni di ONG e di volontariato e gli Organismi Non Lucrativi di Utilità  Sociale (ONLUS), le associazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali, le rappresentanze sindacali, quelle imprenditoriali e delle piccole e medie imprese, le associazioni di immigrati e le forze economiche e sociali presenti nel territorio regionale.


4. I Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata sono indicati nel piano annuale degli interventi previsti, in armonia con le indicazioni del Governo.

5. La Regione promuove il coordinamento degli interventi degli enti locali in materia di cooperazione decentrata, favorendo in particolare l'attivazione di momenti di concertazione tra enti e soggetti diversi, che possono collaborare proficuamente in azioni comuni.

6. Il piano annuale di cui all'articolo 13 definisce le modalità , le forme, i tempi e gli strumenti della concertazione. La concertazione puಠinteressare tutte le fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei progetti predisposti dagli enti locali, anche in forme associative, al fine di mantenere un collegamento programmatico ed operativo tra i soggetti autori della cooperazione decentrata.

Art. 7
(Iniziative di emergenza e solidarietà  internazionale)


1. La Regione nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità  naturali che colpiscono Paesi europei ed extraeuropei, promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite da tali avversità , nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita.


2. L'intervento regionale di cui al comma 1 consiste ne:

a) la fornitura di materiali di prima necessità , di attrezzature, di alimenti e di generi di conforto, anche tramite associazioni idonee allo scopo;

b) l'assistenza sanitaria ed ospedaliera alle persone che a causa degli eventi di cui al comma 1 sono ospitate nella regione e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati al soggiorno sul territorio nazionale;

c) la collaborazione tecnica, anche inviando in missione personale regionale;

d) la raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale, degli organismi internazionali e delle altre regioni;
e) il sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea;
f) il sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati locali, che operano per le finalità  di cui al comma 1;

g) l'assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, in modo particolare per l'infanzia, per le donne, per i disabili e per gli anziani;

h) la raccolta di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di danaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio.

Art. 8
(Iniziative di reinserimento degli immigrati)


1. La Regione, per favorire il reinserimento degli immigrati, nonché dei rifugiati e dei profughi, nei loro Paesi di origine, promuove e sostiene progetti di formazione ed iniziative di cooperazione internazionale nelle comunità  dei Paesi, da cui essi provengono.


2. La Regione favorisce lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa nelle aree territoriali da cui è pi๠consistente il flusso di emigrazione al fine di ottenere una riduzione del numero di immigrati.


3. La Regione puಠinviare nei territori maggiormente interessati da fenomeni emigratori propri esperti al fine di concertare con le autorità  locali una pianificazione territoriale ed economica dello sviluppo con organismi internazionali ed agenzie delle Nazioni unite.

Art. 9
(Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa)


1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed il sistema d'impresa dei PVS e dei PECO individuati nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, la Regione in accordo con le autorità  locali favorisce e promuove la conoscenza reciproca della piccola e media impresa regionale e la realtà  economica di tali Paesi al fine di individuare opportunità  congiunte per iniziative imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività  produttive in loco.


2. La Regione, in particolare, anche avvalendosi dell'ufficio di Bruxelles, attiva tutte quelle procedure idonee ad ottenere i finanziamenti dell'Unione europea per la creazione di società  miste sia nei PVS che nei PECO ed in Italia, utilizzando i finanziamenti nazionali e comunitari sia per i capitali di rischio che per la costituzione di società  miste.


3. Per favorire inoltre la partecipazione delle imprese della regione alle gare internazionali, comunitarie, la Regione organizza un sistema informativo, avvalendosi dell'unità  territoriale "Lazio" dello schema di cooperazione tecnica, economica e scientifica est-ovest nord-sud.

Art. 10
(Rapporti con lo Stato e l'Unione europea)


1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione internazionale ed in conformità  agli indirizzi del Ministero degli affari esteri e della politica estera nazionale, puಠproporre alle competenti istituzioni dell'Unione europea e dello Stato italiano iniziative di solidarietà  e programmi di cooperazione che intende realizzare avvalendosi dell'apporto degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, richiedendone anche il finanziamento o il cofinanziamento.


2. La Regione puಠinoltre collaborare alla realizzazione di iniziative affidate dal Ministero degli affari esteri ad agenzie delle Nazioni unite e ad organismi internazionali.


3. La Regione favorisce altresଠiniziative di informazione e di consulenza a favore di attività  imprenditoriali, in particolare della piccola e media impresa regionale, su tutte le iniziative dello Stato e dell'Unione europea, finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione.

Art. 11
(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività  internazionali)


1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo in ordine alla cooperazione allo sviluppo e delle attività  internazionali che coinvolgono soggetti regionali e ONG che operano su progetti promossi dalla Regione e le realtà  locali in cui si realizzino iniziative promosse dalla Regione.


2. Tale sistema informativo è interconnesso con i sistemi informativi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operano nel settore della solidarietà  e della cooperazione internazionale.

3. Le modalità  di organizzazione e gestione del sistema informativo sono coerenti con quanto previsto nella legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.


4. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta al Consiglio di cui all'articolo 13, comma 5, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

Capo III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI


Art. 12
(Programmazione triennale)


1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale previste al capo II entro il 30 giugno di ogni anno predispone uno schema di deliberazione concernente gli obiettivi programmatici nella materia di cui alla presente legge per il successivo triennio. Il documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.


2. La programmazione triennale indica:

a) gli obiettivi generali e le priorità  di intervento da perseguire nell'arco del triennio;

b) il ruolo che deve svolgere la Regione;

c) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani, di cooperazione decentrata e di scambio culturale ed artistico;

d) i criteri, le modalità  e le priorità  di concessione dei contributi regionali;

e) la valutazione delle iniziative realizzate o sostenute dalla Regione e le procedure amministrative di controllo.


3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale provvede all'adozione dello schema di deliberazione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 13
(Piani annuali)


1. Sulla base degli obiettivi della programmazione triennale di cui all'articolo 12, la Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze della conferenza triennale di all'articolo 3, comma 1, lettera e), e sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 17, approva entro il 31 ottobre il piano annuale di attuazione.


2. I contenuti del piano annuale di cui al comma 1 possono discostarsi dalle previsioni del programma triennale, purché questi non incidano sulle scelte fondamentali del programma stesso, al fine di adattarli all'evolversi delle situazioni internazionali riconosciute dallo Stato. Qualora si verifichino, dopo l'approvazione del piano annuale, gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, la Giunta regionale puಠprovvedere all'aggiornamento od alla variazione delle disposizioni contenute in esso.


3. Il piano annuale di cui al comma 1:

a) determina gli obiettivi e le priorità  annuali ed individua le iniziative di cooperazione internazionale cosଠcome definite al capo II da realizzare direttamente dalla Regione od alla cui realizzazione la Regione concorre mediante la concessione di contributi a tal fine determinati;
b) definisce le modalità , i tempi e gli strumenti per il coordinamento e la concertazione delle attività  e degli interventi.


4. La Giunta regionale, entro il 30 novembre pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) il bando per la concessione dei contributi di cui al comma 3 in conformità  a quanto previsto nel piano annuale.


5. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente.

Art. 14
(Interventi urgenti di solidarietà  internazionale)


1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 7 la Giunta regionale puಠintervenire direttamente alle attività  di soccorso e di aiuto nei confronti di comunità  di Paesi europei ed extraeuropei, per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità , al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione e di carenza igenico-sanitaria.


2. Gli interventi urgenti di solidarietà  internazionale di cui al comma 1 devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e, in particolare, alla salvaguardia della vita e della dignità  delle persone, nonché all'autosufficienza alimentare.

Art.15
(Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale)


1. Presso la presidenza della Giunta regionale è istituito l'albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale.


2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 gli esperti e gli operatori con almeno tre anni di comprovata attività  di cooperazione ovvero già  riconosciuti dal Ministero degli affari esteri o dalle Nazioni unite o dalla Commissione dell'Unione europea.


Art. 15 bis


1. E' istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento dei progetti per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà  internazionale. Il fondo è gestito dall'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A..


2. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate.


3. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre il rimborso del capitale.


4. L'ammortamento del finanziamento puಠaver inizio, su richiesta dell'interessato, due anni dopo la concessione del finanziamento stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.


5. La Regione costituisce, a tale scopo, un fondo di rotazione presso l'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di lire 300 milioni che viene finanziato attraverso l'istituzione del capitolo n. 11249 con lo stanziamento di pari importo iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 con la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per le iniziative per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà  internazionale.(2)

Capo IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 16
(Attuazione degli interventi)


1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al capo II la Regione puಠavvalersi:

a) degli enti subregionali, tra cui l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., 1'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, l'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) Lazio, l'Agenzia di sanità  pubblica (ASP) della Regione Lazio, l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";

b) di tutti i soggetti individuati quali attori della cooperazione decentrata all'articolo 6, comma 3;

2. Per il coordinamento e la realizzazione di interventi regionali di cui all'articolo 14, la Giunta regionale costituisce annualmente un gruppo di lavoro composto da proprio personale.


3. Per consentire una migliore concertazione fra le forze economiche e sociali la Regione costituisce tavoli di concertazione e di consultazione, di cui uno istituzionale con le amministrazioni provinciali e gli enti locali, gli altri aperti ad altri soggetti.


Art. 17
(Comitato tecnico-scientifico)


1. E' istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico-scientifico avente funzione consultiva e propositiva in ordine ai programmi ed alle attività  previste dalle presente legge.


2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.


3. Il comitato è costituito da sei componenti di riconosciuta professionalità  individuati tra esperti ed operatori di comprovata competenza, di cui tre nominati dal Consiglio regionale e tre nominati dalla Giunta.


4. Alle riunioni del comitato possono intervenire amministratori e rappresentanti designati dagli enti individuati all'articolo 6, comma 3.


5. Ai componenti del comitato spetta il rimborso delle spese di viaggio per ogni giornata di partecipazione alle sedute.


6. Il funzionamento del comitato è regolato da un apposito regolamento interno, predisposto alla prima riunione.


7. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

8. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario della struttura regionale competente nella materia, indicato dalla Giunta regionale.

Art 18
(Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)


1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le provincie autonome italiane.


2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto.


Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
(Norma transitoria)


1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 13 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del Consiglio regionale del programma triennale previsto dall'articolo 12.


2. In fase di prima applicazione, le procedure per la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 17 sono concluse con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, le seguenti leggi regionali:

a) 26 luglio 1991, n.30;

b) 8 luglio 1996, n. 26.


2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Art. 21
(Disposizione finanziaria)


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo del capitolo 42166, la cui denominazione viene cosଠmodificata: "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo ed interventi regionali in materia di diritti umani e solidarietà  internazionale ed emergenza" nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.


2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione puಠavvalersi di eventuali contributi o finanziamenti statali e comunitari da iscriversi in bilancio secondo le procedure previste dalla vigente legge regionale di contabilità .


La presente legge regionale sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

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(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000

(2) Articolo inserito dall'articolo 78 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12