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Basilicata

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Legge Regionale 8 Maggio 1996, n. 26
€œINTERVENTI REGIONALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI€


ART. 1
Finalità 

La Regione Basilicata contribuisce all'affermazione del valore della pace, inteso come ripudio della violenza e della guerra nella risoluzione delle controversie internazionali e come attiva promozione dei diritti umani, della libera e democratica convivenza tra gli uomini e della cooperazione tra i popoli.
L'azione della Regione per il conseguimento di tali finalità  si svolge nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge n. 49 del 26/2/1987.


ART. 2
Ambiti e principi generali

Per il conseguimento dei fini, di cui all'art. 1, la Regione avanza proposte alla Direzione Generale del iVlinistero degli Affari Esteri di cui all'art. 10 della Legge 26/2/1987, n. 49, per favorire 1'azione di enti locali, di altre istituzioni, di organismi associativi, culturali e di volontariato nei campi della cultura e dell'educazione alla pace e alla mondialità , della cooperazione tra i popoli e della solidarietà  nei casi di emergenze belliche o calamitose.
a ricerca e la diffusione di modelli pedagogici e didattici interdisciplinari, diretti alla produzione di programmi scolastici per la pace, anche mediante corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata;
Le proposte di cui al 1° comma dovranno comunque essere ispirate al rispetto delle diversità  etniche e culturali dei popoli ed ai principi della autodeterminazione e dello sviluppo endogeno, con un'attenzione particolare al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al potenziamento delle capacità  professionali dei giovani, ed alla protezione e valorizzazione delle risorse locali.


ART. 3
Interventi nel campo della cultura e dell'educazione

La Regione realizza i seguenti interventi nel campo culturale ed educativo:

a) la celebrazione, con cadenza annuale, di convegni di alto valore scientifico sui temi della pace, della non violenza, della solidarietà  e dei diritti umani nel mondo;
b) 1'istituzione presso la Biblioteca regionale e presso il Mediafor regionale, utilizzando il Centro Studi e Documentazione del Consiglio Regionale, di sezioni specializzate per la raccolta di materiale e testi utili alla diffusione della cultura di pace ed, in genere, di tutta la documentazione riguardante istituzioni e movimenti impegnati nella costruzione della cultura della pace e alla diffusione dei principi umanitari in campo internazionale;
c) 1'attribuzione di due premi annuali da conferire, rispettivamente, in favore di una classe di scuola media inferiore e di una classe di scuola media superiore della Regione, le quali abbiano portato a compimento attività  di formazione e di ricerca o abbiano realizzato mostre, pubblicazioni o materiali artistici coerenti con le finalità  della presente legge; i relativi bandi vengono emanati entro il primo mese di ciascun anno scolastico, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7;
d) la pubblicazione di tesi di laurea e la concessione di premi di specializzazione universitaria sui temi della pace, della non violenza;
La Regione, inoltre promuove:
e) studi, ricerche scientifiche e laboratori popolari in tema di pace, di non violenza e di diritti fondamentali degli uomini, di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva e innovazione tecnologica finalizzati ad una politica per la pace;
f) la ricerca e la diffusione di modelli pedagogici e didattici interdisciplinari, diretti alla produzione di programmi scolastici per la pace, anche mediante corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata;
g) la costituzione, in collaborazione con altri enti e istituzioni lucane, di una fondazione €Basilicata per la pace e la cooperazione€, con sede in Matera-Sassi - che abbia quali principali finalità :
(SIGMA) lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative allo sviluppo ed alla pace;
(SIGMA) la divulgazione dei risultati delle ricerche compiute.

ART. 4
Interventi nel campo della cooperazione tra i popoli

La Regione, avanza proposte alla Direzione Generale del Ministero per gli affari Esteri per favorire la cooperazione fra i popoli attraverso:
a) interventi di partecipazione €in loco€ alle attività  di formazione professionale di giovani in paesi in via di sviluppo finalizzati all'occupazione;
b) interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale, con particolare riguardo all'infanzia e alla con- dizione familiare;
c) scambi culturali, scambi giovanili e gemellaggi tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza con i popoli ed i paesi in via di sviluppo;
d) la realizzazione di almeno un progetto di sviluppo da completare entro 1'arco di ciascuna legislatura, per la fornitura di beni, impianti e servizi per il soddisfacimento dei bisogni primari per la salvaguardia della vita umana e per 1'innalzamento del livello di istruzione ovvero per la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio culturale ed ambientale.
La Regione, inoltre, nel rispetto delle competenze statali, delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, d'intesa con i competenti organi del Ministero degli affari esteri e sulla base di apposite convenzioni, fornisce:
a) assistenza tecnica e supporti logistici agli organismi pubblici e privati previsti dagli articoli 1 e 2 della suddetta legge, operanti nel territorio regionale, nella elaborazione di progetti e di programmi di cooperazione allo sviluppo fatte salve le prerogative di quelli indicati all'articolo 28 della citata legge n. 49;
promuove:
b) indagini e studi in materia di cooperazione internazionale;
c) interventi di formazione professionale e promozione sociale dei cittadini extra comunitari presenti sul territorio regionale, con lo scopo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei paesi di origine;
d) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi ad operare nei paesi in via di sviluppo a titolo di volontariato;
e) la partecipazione, a livello consuntivo, ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di un rappresentante degli extra comunitari presenti in Regione, quando siano in discussione argomenti riguardanti la loro condizione lavorativa, residenziale, sociale o culturale;
f) la formazione di personale della Regione destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
g) il recupero di alloggi di proprietà  pubblica da destinare all'ospitalità  di personalità , di artisti e di intellettuali, espulsi dal proprio paese per motivi politici.


ART. 5

Interventi straordinari di solidarietà 

La Regione assume iniziative per il soccorso urgente in favore delle popolazioni colpite da eventi bel- lici e calamitosi.
In particolare la Regione provvede:
a) all'istituzione di un fondo pubblico di solidarietà  che la Giunta puಠutilizzare per situazioni di assoluta urgenza; a tale fondo possono aderire con quota minima di L. 500.000 tutti gli Enti Locali, le organizzazioni, le scolaresche e le associazioni della Regione e con quote minime di L. 100.000 tutte le persone fisiche interessate;
b) all'istituzione di un'anagrafe regionale di tutte le disponibilità  materiali e di tutte le risorse umane finalizzate ad interventi di servizio e di ospitalità  temporanea (famiglie affidatarie, strutture per l'insediamento provvisorio, ecc.);
c) alla creazione di un nucleo di esperti nel campo del soccorso e della protezione civile che, d'intesa cnn la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, o su richiesta della medesima, verifichi in loco le prime necessità  da soddisfare e 1'immediato fabbisogno di attrezzature, di viveri e generi di conforto.
La Giunta regionale, al verificarsi di eventi bellici o calamitosi, d'intesa con la Direzione Generale del Ministero degli Esteri, puಠassumere iniziative per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, sentito il nucleo di esperti di cui al precedente punto c); in caso di mancato utilizzo totale o parziale degi stanziamenti annuali del fondo di cui al punto a) la somma residua puಠessere utilizzata in tutto o in parte per le finalità  di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.


ART. 6

Struttura operativa

Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, una struttura operativa con il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo e favorire il raccordo delle attività  degli assessorati interessati.

Entro la fine di ogni anno la Presidenza della Giunta regionale:
- riferisce al Consiglio sulle attività  svolte e sulla situazione del Fondo di cui all'art. 5;
- predispone un programma che viene presentato al Consiglio per 1'approvazione; tale programma, formulato previo parere del Comitato di cui all'art. 7, determina obiettivi e priorità  annuali e pluriennali ed individua le relative iniziative.
Il programma viene trasmesso alla Direzione Generale per le opportune intese.


ART. 7
Comitato consultivo

La Giunta regionale nomina un Comitato Consultivo di cui si avvale per le attività  ordinarie di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e per realizzare il necessario collegamento programmatorio tra Regione ed organismi associati che perseguono le finalità  di cui alla presente legge.
II Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta, o Assessore da lui delegato, che convoca e presiede il Comitato stesso;
b) il Segretario della Giunta;
c) il dirigente del Dipartimento Sicurezza Sociale;
d) il dirigente del Dipartimento Cultura e Formazione;
e) un rappresentante dell'IRRSAE;
f) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;un rappresentante della Caritas regionale;
g) tre rappresentanti designati dalle associazioni a base democratica operanti in regione, senza fini di lucro, impegnate a diffondere la cultura della pace e della mondialità ;
h) due Consiglieri regionali di maggioranza;
i) due Consiglieri regionali di minoranza.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
Possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dipendenti regionali o esperti esterni in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati; la partecipazione al Comitato è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese di viaggio dalla sede di residenza alla sede degli incontri.
Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e le sue funzioni sono prorogate sino all'insediamento del nuovo Comitato.
Il Comitato esprime parere sui programmi di intervento e sulla relazione di cui al precedente art.6 e valuta le proposte formulate dagli organismi di cui al 2° comma dell'art.2; esso puà², su temi specifici, ascoltare od acquisire relazioni di esperti.


ART. 9
Norma abrogativa

Sono abrogate la legge regionale n.12 del 23/1/1995 e le sue successive modifiche.


ART. 10
La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 Maggio 1996

DINARDO