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LEGGE REGIONALE 20 agosto 1998 n. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/09/1998 n. 11

“Interventi Regionali per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli”

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


promulga la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità )

1. La Regione Liguria, coerentemente con i principi e i dettati internazionali che disciplinano la materia, nonché con quanto sancito dalla carta costituzionale che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella cooperazione allo sviluppo e nella solidarietà  tra i popoli, nella promozione della cultura della pace, dei diritti umani e delle libertà  democratiche, gli strumenti essenziali per far crescere e sviluppare rapporti di equità  e giustizia fra i popoli e per una piena realizzazione dei diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo. In particolare la presente legge intende valorizzare le risorse umane e il patrimonio ambientale realizzando processi di sviluppo sostenibile; salvaguardare la vita umana e soddisfare i bisogni primari delle popolazioni, a partire dal diritto all'alimentazione; assicurare condizioni di pari opportunità  fra uomo e donna, valorizzando la promozione della donna e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica; promuovere e difendere i diritti della nascita, dell'infanzia e dell'adolescenza; promuovere la crescita sociale, politica e culturale dei paesi ai quali è indirizzata, salvaguardando le caratteristiche endogene dei processi di sviluppo; promuovere l'alfabetizzazione, l'educazione di base, la formazione professionale e l'affermazione dei diritti dei lavoratori; promuovere la crescita ed il rafforzamento delle esperienze democratiche, con adeguate garanzie per le minoranze etniche, linguistiche, religiose.
2. L'attività  della Regione avviene nel rispetto delle leggi statali, delle direttive comunitarie, delle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Carta Internazionale dei Diritti del Fanciullo del 1989 e alla collegata Convenzione Internazionale del gennaio 1990, e delle deliberazioni di conferenze mondiali, con particolare riguardo alla quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino 1995, promosse da organismi cui partecipa l'Italia, aventi ad oggetto i fini di cui al comma 1.
3. La Regione promuove, sostiene e coordina, favorendo l'aggregazione di risorse umane, finanziarie e tecniche, le iniziative proprie o svolte da enti locali, istituzioni culturali, associazioni, organismi di cooperazione internazionale, privilegiando le realtà  operanti sul territorio regionale per favorire l'incremento di partecipazione della comunità  ligure, in un contesto di mutuo sviluppo con le comunità  locali dei paesi partner, nelle attività  di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà  internazionale. L'attività  della Regione mira in modo particolare a sviluppare tale rapporto tra comunità  locali, attraverso la modalità  della cooperazione decentrata.
4. Non sono comprese nelle finalità  della presente legge le iniziative che abbiano carattere militare o di polizia internazionale, che abbiano come fine il commercio con l'estero e che comportino violazioni, oltre che di quanto disposto al comma 2, delle legislazioni dei paesi partner.



Articolo 2

(Programmazione delle attività )
1. La Regione definisce mediante il Programma regionale per la Cooperazione le attività  e l'utilizzo delle relative risorse in materia di cooperazione allo sviluppo, educazione ai temi della mondialità  e della pace e solidarietà  internazionale.
2. I settori di attività  ai quali è indirizzato il sostegno da parte della Regione riguardano:
a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, intese sia come attuazione di progetti che come assistenza alla predisposizione ed alla verifica di fattibilità  di iniziative ritenute di particolare rilievo. Sono ricomprese nella presente tipologia anche le attività  di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale, del microcredito a vantaggio dei piccoli produttori e di formazione professionale finalizzate sia al reinserimento di immigrati nei rispettivi paesi di origine che alla formazione di personale destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
b) programmi di educazione ai temi della mondialità  e della pace, specialmente nell'ambito scolastico, ed iniziative volte alla promozione della solidarietà  internazionale, all'intensificazione degli scambi culturali, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; istituzione di borse di studio e corsi formativi per gli insegnanti, d'intesa con le autorità  scolastiche competenti;
c) iniziative straordinarie di carattere umanitario e di solidarietà  a beneficio di popolazioni straniere, nella fase di emergenza e in quelle successive volte al suo superamento.
3. Il Programma regionale per la Cooperazione è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ed ha validità  triennale; il Programma puಠessere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure qualora accertate sopravvenute motivazioni ne abbiano ridotto la rispondenza rispetto alle reali esigenze.
4. La Regione provvede periodicamente a censire i soggetti impegnati in Liguria nell'attività  di cooperazione e solidarietà  internazionale realizzando e aggiornando un'apposita banca dati.

Articolo 3
(Contenuti del Programma)
1. Il Programma regionale per la Cooperazione, anche in relazione agli indirizzi generali espressi dagli organi nazionali per la cooperazione allo sviluppo, determina:
a) gli obiettivi e le priorità , sia di carattere geografico che tipologico, delle attività  previste al comma 2 dell'articolo 2, anche ai fini dell'ammissione delle stesse al sostegno regionale; non sono oggetto di programmazione le iniziative di cui alla lettera c) in quanto connesse a situazioni di straordinarietà  e di emergenza;
b) le iniziative da attuarsi da parte della Regione, anche in collaborazione con enti locali e associazioni, forze economiche, sociali e culturali;
c) le quote percentuali secondo le quali le disponibilità  previste per l'attuazione della presente legge vengono suddivise tra le attività  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 2.
2. Il Programma è elaborato sulla base dei criteri contenuti nella legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di cooperazione) e successive modificazioni.
3. A conclusione del periodo di validità  del Programma regionale per la Cooperazione, la Giunta convoca una Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di sviluppo delle linee della successiva programmazione.
4. La Conferenza è il momento di massima valorizzazione del lavoro svolto dalla comunità  regionale in tema di cooperazione allo sviluppo e di sensibilizzazione alla solidarietà  internazionale e alla pace. In occasione di tale scadenza la Regione puಠistituire un premio da assegnare a persone o soggetti che abbiano promosso o realizzato particolari iniziative in tali campi. Le modalità  di realizzazione di tale iniziativa vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6.

Articolo 4
(Presentazione delle proposte)
1. La presentazione delle proposte inerenti i settori di attività  di cui all'articolo 2, è prevista da parte dei sottoelencati soggetti, anche in associazione tra loro:
a) enti locali liguri;
b) organizzazioni non governative che operino nel campo della cooperazione allo sviluppo idonee ai sensi della vigente normativa nazionale in materia o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea;
c) Università , Istituzioni Scolastiche e culturali, organizzazioni, associazioni liguri operanti senza fini di lucro, limitatamente a proposte riferite all'articolo 2, comma 2, lettera b);
d) organizzazioni e associazioni liguri che operino in modo volontaristico e non a scopo di lucro limitatamente a proposte riferite all'articolo 2, comma 2, lettera c);
e) organizzazioni e associazioni liguri iscritte al Registro del volontariato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992 n. 15, costituite con atto pubblico ai sensi del Codice Civile da almeno due anni e aventi prevalentemente fini di solidarietà  internazionale o cooperazione allo sviluppo, anche per iniziative riferite all'articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I termini per la presentazione delle proposte sono almeno annuali e fissati dal Programma triennale di cui all'articolo 3.
3. Le iniziative straordinarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono proponibili senza scadenze prefissate ed approvate previo parere del Comitato di cui all'articolo 6. Le iniziative proposte devono essere motivate da situazioni di emergenza internazionalmente riconosciute e risultare coerenti alle indicazioni fornite dalla Regione sulla base delle priorità  stabilite da eventuali coordinamenti istituzionali costituiti.

Articolo 5
(Sostegno regionale)
1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma regionale per la Cooperazione, la Giunta regionale ammette ai benefici previsti dalla presente legge le proposte di attività  presentate ai sensi dell'articolo 4. I benefici regionali possono prevedere la concessione di contributi finanziari e la diretta partecipazione all'intervento, sia tramite l'impiego del personale regionale nella fase di attuazione, sia fornendo un supporto organizzativo e di coordinamento.
2. I contributi regionali vengono assegnati nei limiti delle disponibilità  di bilancio, secondo le priorità  indicate nel Programma regionale per la Cooperazione e sulla base delle valutazioni fornite dal Comitato consultivo di cui all'articolo 6.
3. L'impiego di personale regionale di professionalità  adeguata alle iniziative viene disposto a seguito di specifica richiesta dalla Giunta regionale contestualmente alla approvazione della proposta per un periodo non superiore a sessanta giorni, previo assenso dell'interessato e sentito il responsabile della struttura di appartenenza. L'attività  svolta all'estero o comunque al di fuori della sede di lavoro comporta il relativo trattamento d'indennità .
4. I finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea o di altra fonte internazionale concessi alla Regione per finalità  analoghe a quelle della presente legge sono utilizzati ai sensi del presente articolo.


Articolo 6

(Comitato consultivo)
1. E' istituito un Comitato consultivo per la solidarietà  internazionale e la cooperazione allo sviluppo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto da:
a) l'Assessore regionale avente delega in materia di cooperazione allo sviluppo, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo o un suo delegato, coordinatore del Comitato;
c) un esperto designato dall'Università  degli Studi di Genova;
d) un esperto delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
e) un esperto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
f) due esperti designati dalle organizzazioni non governative di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4;
g) un esperto designato dall'ANCI regionale;
h) un esperto designato dall'UPI regionale;
i) un esperto designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;
l) un esperto della Consulta Regionale per l'immigrazione;
m) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno.
n) un esperto designato dalle associazioni liguri che abbiano operato ai sensi della presente legge.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.

Articolo 7

(Funzionamento del Comitato consultivo per la solidarietà  internazionale e la cooperazione allo sviluppo)
1. Il Comitato adotta un regolamento sul proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in merito alla programmazione ed alla attuazione delle attività , all'esame delle proposte di iniziative presentate per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, supportando la Regione ai fini della valutazione e del riparto dei fondi tra le stesse.
3. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura.
4. Per la validità  delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifica competenza sugli argomenti in discussione.
6. Ai componenti del Comitato aventi diritto spettano i compensi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità  per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)), nella misura determinata nella tabella A allegata alla medesima.
7. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo.
8. Il Comitato puಠarticolare i propri lavori in sottocommissioni o gruppi i cui lavori vengono portati all'approvazione del Comitato.

Articolo 8
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4700 che assume la seguente denominazione: "Contributi regionali per la coooperazione allo sviluppo, la solidarietà  internazionale e la pace".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 3 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nella Rubrica 1.2.2 "Spese per il personale" del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali e statali".
5. Sono soppressi i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata: - 1798 "Fondi extra regionali per la cooperazione allo sviluppo";
b) nello stato di previsione della spesa: - 1885 "Interventi a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988"; - 4705 "Interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace"; - 4710 "Iniziative di solidarietà  della Regione Liguria a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia".

Articolo 9
(Norma transitoria)
1. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 è nominato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a tale nomina continua ad operare il Comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1991 n. 37 (interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace).
2. Le domande presentate per progetti da attuarsi nell'anno 1998, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1995 n. 47 (iniziative di solidarietà  della Regione Liguria a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia), sono da considerarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c); i presentatori hanno facoltà  di aggiornamento ed integrazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma delle attività  in materia di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998, approvato ai sensi della l.r. 37/1991, è integrabile in base all'articolo 4. Le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale puಠdefinire una quota parte di risorse da destinarsi alla seconda sessione di presentazione di domande in riferimento all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 10
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 9 dicembre 1991 n. 37 (interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace);
b) legge regionale 8 settembre 1995 n. 47 (iniziative di solidarietà  della Regione Liguria a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia);
c) legge regionale 6 agosto 1992 n. 17 (interventi a favore della popolazione dell'Armenia colpita dal terremoto del 7 dicembre 1988).
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addଠ20 agosto 1998
MORI