Sardegna

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Legge Regionale 11 Aprile 1996, n. 19

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 20 Aprile 1996, n.13

“Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”


Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

CAPO I
Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Art. 1
Finalità 
1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà  tra i popoli, specie nell’ambito della regione mediterranea, partecipa alle attività  di cooperazione allo sviluppo ed ai progetti di collaborazione internazionale in conformità  ai principi contenuti nella legislazione statale nonchè negli atti internazionali e comunitari in materia.

Art. 2
Ambiti di intervento
1. La Regione avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e partecipa alle iniziative promosse dalla stessa Direzione generale in ordine alle seguenti attività  di cooperazione:
a) 1’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di progetti di sviluppo integrati e 1’attuazione di iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita di cui all’articolo 1;
b) 1’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività  di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo ”in loco”, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 Dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
e) 1’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per assicurare un’effettiva tutela dei diritti umani nonchè per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione ai processi decisionali e politici nei Paesi in via di sviluppo;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’amhito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra 1’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. La Regione partecipa agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità  e situazioni di denutrizione e di carenze igienico- sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni. A tal fine la Regione puo fornire anche direttamente beni ed attrezzature nonche personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti strumentali e territoriali della Regione.

Art. 3
Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale
1. La Regione cura la promozione, 1’armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avanzate dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività  di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli Affari esteri il necessario raccordo amministrativo e informativo. La Regione partecipa altresଠal cofinanziamento dei programmi comunitari con i Paesi in via di sviluppo.
2. Per la predisposizione dei progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2 la Giunta regionale fornisce, attraverso i propri uffici e gli enti strumentali, 1’opportuna assistenza tecnica agli enti locali, alle organizzazioni non governative ed alle associazioni di volontariato riconosciute che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Art. 4
Progetti regionali d’intervento
1. In attuazione dell’articolo 2 la Regione definisce annualmente, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 13 e d’intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, propri progetti di intervento, riguardanti settori di specifica competenza regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal CIPE di cui all’articolo 6 del D.P.R. 20 Aprile 1994, n. 373.
2. I progetti sono definiti dalla Giunta regionale in conformita alle direttive impartite dal Consiglio ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° Agosto 1975, n. 33.

Art. 5
Attuazione degli interventi
1. Agli interventi di cui all’articolo 4 la Regione da attuazione, previa stipula di una convenzione con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
2. La Giunta regionale attua gli interventi:
a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti strumentali della Regione;
b) previa convenzione con enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 13 Settembre 1993, n. 39, operanti in base al proprio statuto nel campo della cooperazione allo sviluppo, Università , enti ed istituzioni di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 6
Attività  di informazione
1. La Regione, al fine di assicurare la piu ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonchè le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli enti locali e dai diversi soggetti operanti nell’ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità  concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.
2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità , le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di esse nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, 1’Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione e educazione allo sviluppo per la raccolta la sistemazione, la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui Paesi in via di sviluppo, il censimento delle organizzazioni non governative riconosciute, delle associziazioni di volontariato di cui al comma 2 dell’articolo 5 operanti sul territorio regionale e delle attività  indirizzate alla cooperazione e all’educazione allo sviluppo. Un’apposita sezione dell’Archivio è dedicata alla condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo. L’Archivio e aperto al pubblico e opera anche in collegamento con altre banche dati di settore.
4. Per la realizzazione dell’Archivio la Regione puo avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di istituti e centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.
5. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo la Regione aderisce all’ ”Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo”, struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7
Attività  di educazione allo sviluppo
1. La Regione, in conformità  con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell’istruzione scolastica e professionale.
2. A tal fine la Giunta regionale predispone le iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in conformità  ai principi della legislazione statale in materia.
3. Le medesime iniziative potranno essere realizzate con il contributo attivo degli enti locali, delle Università , di organizzazioni non governative, delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell’articolo 5, di enti ed istituti di ricerca tramite la stipula di apposite convenzioni.

Art. 8
Attività  di formazione
1. La Regione, in conformità  con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, e con il concorso degli enti locali, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:
a) alla formazione di personale residente in Sardegna destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante 1’organizzazione di corsi di specializzazione e di stage in Sardegna ed alla formazione di formatori;
c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, immigrati, con 1’obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei Paesi d’origine.
2. A tal fine la Regione, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 13, individua nel proprio territorio la rete dei soggetti che svolgono o possono svolgere, in base a specifiche competenze, corsi di specializzazione che favoriscano lo sviluppo dei Paesi emergenti.
3. Nei programmi di cui al comma 1 potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili, tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà  socioculturali .

Art. 9
Borse di studio
1. La Regione istituisce borse di studio in favore di giovani residenti nell’Isola o figli di emigrati sardi all’estero ovvero giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo, iscritti in Università  aventi sede nella Regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale o all’individuzione di possibili iniziative da attuarsi ai sensi della presente legge.
2. Il numero, 1’ammontare e le modalità  di erogazione delle borse di studio sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Art. 10
Istituzione del Collegio Mediterraneo Universitario
(CMU)
1. Nell’ambito dei piu ampi accordi di collaborazione sociale, scientifica e educativa con i Paesi in via di sviluppo dell’area mediterranea, 1’Amministrazione regionale promuove, d’intesa con il competente Ministero degli afiari esteri e le Università  della Sardegna e per il tramite degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), la costituzione del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU), avente la finalità  di ospitare figli di emigrati sardi all’estero e giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano seguire corsi di specializzazione o conseguire presso le Università  della Sardegna diplomi universitari e diplomi di laurea.

Art. 11
Sostegno alle attività  delle organizzazioni non governative e deIle associazioni di volontariato
1. La Regione, in conformità  con quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2, favorisce la realizzazione di attività  promosse da organizzazioni non governative e dalle associazioni di volontariato, di cui al comma 2 dell’articolo 5, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione e educazione allo sviluppo, da attuarsi sul territorio regionale.
2. A tal fine la Regione puo erogare, secondo modalità  e termini da determinarsi con regolamento di attuazione contributi annui alle organizzazioni non governative, operanti in Sardegna nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneita di cui all’articolo 28 della Legge 26 Febbraio 1987, n. 49, e alle associazioni di volontariato riconosciute in base alla legge regionale 13 Settembre 1993, n. 39 e operanti, in base al proprio statuto, nel campo della cooperazione allo ’ sviluppo.

Art. 12
Interventi straordinari
1. La Giunta regionale, al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 2, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri.

Art. 13
Comitato tecnico-scientifico
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale e istituito un Comitato tecnico-scientifico, quale organo di consulenza per gli interventi previsti dalla presente legge. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, e conposto di nove esperti, di cui tre designati rispettivamente dalle rappresentanze degli enti locali, dalle Associazioni degli imprenditori, dagli enti e dalle istituzioni di ricerca; due designati dalle Università  degli studi di Cagliari e Sassari; tre designati dalle organizzazioni non governative e di volontariato di cui all’articolo 11, comma 2.
2. Il Comitato e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Ai componenti il Comitato sono attribuiti i gettoni di presenza di cui agli articoli 7 e 17 bis della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, modificata dalle leggi regionali 19 maggio 1983, n. 14, 27 aprile 1984, n. 13 e 22 giugno 1987, n. 27.
4. Le funzioni di supporto al Comitato e quelle relative all’espletamento dei compiti che la legge pone a carico della Giunta regionale sono svolte dall’Ufficio preposto, presso la Presidenza della Giunta regionale ai rapporti comunitari ed alla cooperazione internazionale.

Art. 14
Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad attività  di cooperazione e di collaborazione internazionale
1. La Regione favorisce, attraverso iniziative di informazione e consulenza, la predisposizione di progetti di fattibilità  e la loro realizzazione, al fine di consentire il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese sarde, nel1’ambito di programmi finanziati da organismi internazionali e dall’Unione Europea.
2. Tali iniziative possono essere svolte dagli enti strumentali della Regione in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale, tramite la stipula di convenzioni.


CAPO II

Collaborazione internazionale


Art. 15
Partecipazione della Regione ai progetti di collaborazione internazionale ai sensi della Legge n. 212 del 1992
1. La Regione, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal CIPES, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e ai sensi dell’articolo 3 della Legge 26 febbraio 1992, n. 212, promuove e attua progetti ad essa parzialmente o totalmente affidati.
2. Alla promozione ed all’attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvedono gli organi regionali individuati nella presente legge con le rmodalità  in essa previste.

Art. 16
Collaborazione internazionale europea e mediterranea
1. Nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e statali in materia, la Regione partecipa, promuovendone altresଠla realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre regioni ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell’ambito del1’Associazione delle Regioni d’Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d’Europa, dell’Accordo IMEDOC del 9 maggio 1995 e della Carta del Bacino del Mediterraneo firmata dalla Regione sarda a Bruxelles il 17 novembre 1995.
2. Per il conseguimento delle finalità  di cui al comma 1, la Regione effettua studi, organizza incontri, rnanifestazioni e altre iniziative di carattere istituzionale.
3. I progetti di cooperazione di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie e cooperazione internazionale.

Art. 17
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione sono valutate in lire 2.000.000.000 annue.
(norme espressamente finanziarie - attribuzione capitoli)

La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addଠ11 Aprile 1996

PALOMBA