Prov. di Bolzano

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Legge Provinciale 19 marzo 1991, n. 5
“Cooperazione allo Sviluppo”


1. (Finalità )
(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà  e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell' uomo.
(2) In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all' autosufficienza alimentare, al mantenimento dell' identità  culturale, all' innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell' equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell' infanzia.
(3) La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà  tra i popoli e all' incentivazione delle modalità  di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall' articolo 2. 3)

2. (Attività )
(1) La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell' articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività :
a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità  di cui all' articolo 1;
b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell' attività  di cooperazione allo sviluppo;
c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
d) sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l' invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
e) attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell' infanzia;
f) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell' ambito scolastico, e di iniziative volte all' intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
(2) Nei casi di calamità , siccità , carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d' intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti. 4)
(3) Inoltre, la Provincia:
a) assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;
b) sostiene l' attività  di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
c) cura l' armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
d) promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità  in provincia.

3. (Interventi straordinari)
(1) Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all' articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.
(2) Le somme occorrenti sono prelevate, fino all' importo massimo di lire 1 miliardo per singolo esercizio finanziario, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità  indicate all' articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 5), e successive modifiche ed integrazioni. 6)
(3) Le modalità  di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.
(4) Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. (Assistenza tecnica)
(1) La Provincia puಠmettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività  di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.
(2) La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all' attività  di cooperazione allo sviluppo, puಠavanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l' elaborazione di progetti diretti all' assicurazione dell' autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività  produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

5. (Promozione del volontariato)
(1) Per la realizzazione delle attività  di cui all' articolo 2, la Provincia puಠavvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell' opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell' utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.
(2) Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all' attività  convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità  dell' utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l' esercizio dell' attività  convenzionata.
(3) Per l' esecuzione delle attività  convenzionate di cui al comma 1, la Provincia puಠmettere a disposizione dell' operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso. 7)


6. (Formazione professionale ed esperienze lavorative)
(1) La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d' intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l' alloggio per la durata necessaria.
(2) La Provincia puಠinoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.
(3) La Provincia promuove altresଠforme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l' acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

7. (Comitato tecnico)
(1) Per le attività  di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:
a) il Presidente della giunta provinciale, che lo presiede;
b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;
c) due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;
d) un rappresentante della diocesi;
e) un rappresentante della Caritas;
f) due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;
g) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;
h) un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(2) Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall' Ufficio affari del gabinetto della Presidenza della Giunta provinciale.
(3) Il comitato è costituito dalla Giunta provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.
(4) Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all' integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.
(5) Per la validità  delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità , la mozione si intende respinta.
(6) Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti provinciali addetti ai settori di attività  interessati, nonché esperti esterni.
(7) Ai componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, modificata con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 2, 1 giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.
(8) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità  di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.


8.
(Personale)
(1) La Provincia puಠassumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell' Italia con i paesi in via di sviluppo.
9. 8)
10.-11. 9)

La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. àˆ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

1) pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, N. 14
2) il titolo è stato sostituito dall' art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2
3) il comma 3 è stato aggiunto dall' art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2
4) il comma 2 è stato sostituito dall' art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18
5) riportata al n. XXXI - H
6) il comma 2 è stato sostituito dall' art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18
7) il comma 3 è stato aggiunto dall' art. 20 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11
8) integra l' allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11
9) omissis