Cerca nel portale

Regioni

Regione Valle D'Aosta Regione  Piemonte Regione Lombardia Regione  Trentino Alto Adige Regione Veneto Regione  Liguria Regione Emilia Romagna Regione Toscana Regione Umbria Regione Marche Regione Lazio Regione  Abruzzo Regione  Basilicata Regione Campania Regione Molise Regione Puglia Regione Calabria Regione Sicilia Regione Friuli Venezia Giulia Regione Sardegna

AREA SOCI

Calabria

Attenzione: apre in una nuova finestra. StampaEmail

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2007, n. 4
Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria.
(BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)

 

Art. 1
Finalità 

1. La Regione Calabria riconosce nella Cooperazione con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e di quelli con economia in via di transizione come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), uno strumento essenziale di solidarietà  tra i popoli per la promozione dei diritti umani e di una cultura di pace, in conformità  ai principi costituzionali, alle dichiarazioni internazionali ed alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della povertà , alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione e dalla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni delle Nazioni prospicienti il Mediterraneo, dei Paesi in Via di Sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.


Art. 2
Attività  di cooperazione

1. La Regione Calabria per le finalità  di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:
a) la cooperazione con le regioni ed i territori dei paesi membri dell'Unione Europea nella attuazione delle politiche di cooperazione decentrata;
b) le attività  di collaborazione e partenariato internazionale;
c) la attività  di cooperazione internazionale con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, i Paesi in via di sviluppo e le Economie in via di Transizione;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza socioeconomica;
e) l'internazionalizzazione del sistema economico produttivo.

2. La Regione Calabria, attua gli interventi di cui al comma precedente:
a) per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali,nazionali ed internazionali;
b) attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 9, comma 1.


Art. 3
Attività  di cooperazione con Regioni e Territori dei paesi membri dell'Unione Europea

1. Per attività  di cooperazione con le regioni ed i territori dei paesi membri dell'Unione Europea, si intendono tutte le iniziative ed i progetti mirati al rafforzamento delle organizzazioni e delle istituzioni di integrazione regionale, allo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le regioni ed i territori degli stati membri ed i paesi terzi, al sostegno della cooperazione interregionale per la realizzazione di programmi nazionali e comunitaria titolarità  multiregionale.

 

Art. 4
Attività  di collaborazione e partenariato istituzionale  e relazioni istituzionali

1. Per attività  di collaborazione e partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità  di cui alla presente legge, volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità  regionali e locali calabresi e dei partner, attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni, gli accordi con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Per relazioni istituzionali si intendono i rapporti che la Regione avvia con governi ed istituzioni locali di altri Paesi in un'ottica di proiezione strategica verso l'esterno, di promozione del sistema regionale e di attrazione di investimenti dall'estero.

3. La Regione Calabria in questi ambiti:
a) partecipa e promuove la partecipazione alle attività  delle associazioni europee costituite in relazione all'attività  dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e alle attività  delle altre associazioni e delle organizzazioni internazionali;
b) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendo nell'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
c) promuove e sostiene le attività  di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Italia, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;
d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;
e) aderisce, sostiene e promuove reti di cooperazione interregionali ed internazionali.

Art. 5
Attività  di cooperazione internazionale

1. Per attività  di cooperazione internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità  di cui alla presente legge, volti a sostenere l'affermazione dei diritti dell'uomo e dei princà¬pi democratici, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà  sociale, la crescita del tessuto economico e sociale ed il miglioramento della qualità  della vita nei Paesi di cui all'articolo1 della presente legge.

2. La Regione Calabria indirizza il suo intervento in particolare al supporto delle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane disponibili nell'area di intervento, contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, rurale o urbano, nei settori sociale ed economico, favoriscono il riequilibrio delle disuguaglianze sociali e l'implementazione delle politiche di genere, concorrono al miglioramento della condizione delle fasce sociali pi๠svantaggiate e della qualità  della vita delle popolazioni interessate.

3. La Regione Calabria promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società  civile, in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Italia, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative, e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.

4. In particolare, le azioni progettuali possono riguardare:
a) le iniziative di cooperazione previste dal comma 3, dell'articolo 2, della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni;
b) la crescita ed il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nei paesi interessati;
c) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà  fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia dello Stato di diritto;
d) le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani;
e) le ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati;
f) i programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà  e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità  culturali e la promozione dell'interculturalità , con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere;
g) i seminari di studio e di formazione, la produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità  regionale; ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà  e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani;
h) la promozione di programmi di informazione e di educazione della comunità  regionale, anche in ambito scolastico, ai temi dello sviluppo umano sostenibile, oltre che le iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo ai giovani, tra la Calabria e le Nazioni prospicienti il Mediterraneo;
i) il sostegno ai programmi di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche-ambientali e culturali;
j) il supporto ad iniziative per la tutela dei minori e dei diritti dell'infanzia, l'attuazione delle politiche di genere;
k) le attività  di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità  e l'identità  europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
l) le iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità  e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese calabresi nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali;
m) l'impiego, anche attraverso convenzioni con Enti regionali strumentali e territoriali, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività  di cooperazione internazionale;
n) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività  di cooperazione internazionale;
o) gli interventi innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività  di sviluppo economico;
p) il miglioramento dei flussi immigratori nel territorio calabrese anche favorendo la selezione positiva, la formazione, l'integrazione e la regolarizzazione degli immigrati, valorizzando le loro rimesse nei paesi di origine e favorendo l'occupazione in tali paesi; 
q) la valorizzazione delle comunità  di origine calabrese all'estero.


Art. 6
Attività  di cooperazione umanitaria e di emergenza

1. Per attività  di cooperazione umanitaria e di emergenza si intendono tutte le iniziative di solidarietà  internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità , siccità , carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi.

2. La Giunta regionale puಠadottare gli interventi di cui al precedente comma anche al di fuori delle procedure di programmazione previste dal successivo articolo 8 ove ricorrano i presupposti per dare attuazione ad interventi di particolare urgenza umanitaria.

3. La Giunta regionale promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi, in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
a) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo,di materiali di prima necessità , di attrezzature e di generi di conforto alle popolazioni colpite;
b) assistenza sanitaria e ospedaliera a cittadini stranieri che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici e privati;
d) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale, dell'Unione europea e degli Organizzazioni internazionali;
e) sostegno a progetti predisposti da Enti, associazioni e comitati calabresi che operano per le finalità  di cui al comma 1;
f) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio. 


Art. 7
L'Internazionalizzazione del sistema economico-produttivo

1. Per internazionalizzazione del sistema economico produttivo si intendono gli interventi volti ad accrescere la competitività  del sistema imprenditoriale calabrese sui mercati internazionali attraverso:
a) il supporto ed il coordinamento degli operatori nell'attività  di commercializzazione dei propri prodotti sui mercati esteri;
b) il miglioramento della capacità  delle imprese di costruire rapporti e relazioni innovative con partner stranieri, anche con riferimento all'attrazione degli investimenti;
c) il miglioramento della capacità  delle imprese di cogliere e soddisfare, sulla base di opportuni processi di diversificazione produttiva (sia in termini qualitativi che merceologici), i nuovi bisogni e le esigenze dei consumatori potenziali sui mercati internazionali;
d) lo sviluppo e la diffusione di una cultura della conoscenza e dell'innovazione.

2. Gli interventi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo si riferiscono tanto alle imprese e ai loro consorzi, quanto alle associazioni d'impresa territoriali e di categoria, e agli Enti e soggetti pubblici e privati che operano a supporto dell'imprenditoria locale.

3. Nell'ambito dell'internazionalizzazione del proprio sistema economico-produttivo, la Regione definisce strategie e programmi per:
a) rafforzare il partenariato tra il sistema imprenditoriale ed i sistemi territoriali della Ricerca, della Formazione e dell'Innovazione per sostenere la competitività  e l'attrattività  dei sistemi economico-territoriali;
b) individuare i Paesi, le aree ed i settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale;
c) creare una cultura dell'aggregazione e dell'integrazione - sia verticale che orizzontale - tra imprese finalizzate all'internazionalizzazione.

4. In attuazione della strategia di cui al comma precedente, la Regione promuove e sostiene:
a) attività  promozionali e fieristiche;
b) attività  di affiancamento alle imprese per favorire la loro internazionalizzazione;
c) la creazione di raggruppamenti di imprese, finalizzati alla produzione, allo scambio di know-how, all'innovazione, al marketing, alla ricerca, anche in collaborazione con Centri di Ricerca ed Università ;
d) il potenziamento delle strutture, pubbliche e private, che erogano servizi alle imprese per l'internazionalizzazione, con particolare riferimento allo Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT);
e) la diffusione e divulgazione della conoscenza dei processi e degli strumenti di internazionalizzazione verso le imprese e, pi๠in generale, sul territorio.


Art. 8
Programmazione degli interventi e modalità  di attuazione

1. Il Consiglio regionale approva, annualmente, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale che disciplina in modo unitario l'insieme delle attività  di cooperazione di cui all'articolo 2.

2. Il documento triennale di cui al comma precedente contiene:
a) gli obiettivi generali, le priorità  tematiche e geografiche di azione per ciascun ambito di intervento definito dall'articolo 2,comma 1 della presente legge;
b) i programmi e le iniziative di cooperazione europee, nazionali ed interregionali cui la Regione Calabria partecipa;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative ed i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b);
d) i programmi di iniziativa regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della presente legge con l'indicazione degli obiettivi specifici, degli interventi previsti e della loro localizzazione, degli importi finanziari di spesa e del relativo cronoprogramma di attuazione;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti richiamati dal successivo articolo 9 da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
f) i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti con particolare riferimento a: natura del contributo, procedura di accesso, priorità , requisiti soggettivi ed oggettivi, spese ammissibili, modalità  di erogazione e di rendicontazione dei progetti;
g) gli strumenti di coordinamento da attivare per l'attuazione degli interventi con particolare riferimento alle modalità  di costituzione dei Tavoli di concertazione per aere tematiche e/o geografiche di cui al successivo articolo 10, comma 1;
h) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti incorso d'opera o realizzati.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta regionale approva, su parere vincolante della Commissione consiliare competente, un piano operativo annuale delle attività  di cooperazione, nel pieno rispetto del documento di indirizzo programmatico regionale di cui al periodo precedente.

4. Il Piano operativo annuale attua il piano triennale delle attività  di cooperazione. Detto Piano contiene:
a) i programmi statali e dell'UE cui la Regione intende partecipare;
b) le iniziative da attuare in partenariato con i Paesi in via di Sviluppo e quelle in collaborazione con altre Regioni Italiane e dell'UE;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie in accordo con quanto previsto dal piano triennale;
d) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità  di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo articolo 9;
e) la verifica annuale sulle attività  avviate e/o concluse relative all'anno precedente.

5. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo €“ programmazione, consulta, preventivamente i soggetti di cui all'articolo 9.

6. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale vigente.

7. Il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

8. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indirizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità  procedurali individuati nei commi precedenti per l'approvazione del programma.


Art. 9
Soggetti della Cooperazione internazionale

1. La Regione Calabria riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività  di cooperazione previste dalla presente legge:
a) gli Enti locali calabresi singoli o associati, le Organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute idonee ai sensi dell'articolo28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (O.N.L.U.S.), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale regolarmente costituite che prevedono nello statuto lo svolgimento di attività  di cooperazione e di solidarietà  internazionale e che sono in possesso dei requisiti stabiliti nel documento di indirizzo programmatico triennale di cui al precedente articolo 8 e che abbiano una comprovata esperienza di cooperazione internazionale;
c) le Università , le Istituzioni scolastiche, gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca, gli Istituti di formazione accreditati, in conformità  alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, Fondazioni con finalità  attinenti alla presente legge;
d) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);
e) le Organizzazioni sindacali e di categoria;
f) le Comunità  di immigrati;
g) gli Istituti di Credito, le Cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle senza finalità  di lucro o artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità  di cui alla presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con il Ministero degli Affari Esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presente nel territorio della Calabria.

3. Potranno beneficiare del sostegno regionale anche le forme associative dei soggetti di cui al punto 1.


Art. 10
Coordinamento tra i soggetti della Cooperazione internazionale

1. Al fine di favorire la programmazione ed il coordinamento degli interventi per aree geografiche o per tematiche di intervento nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli di concertazione per aree tematiche e/o geografiche, costituiti dai soggetti di cui al precedente articolo interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, ove necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo ed informativo. I Tavoli di concertazione hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo ed armonizzandole iniziative dei soggetti partecipanti e definendo un programma integrato per aree tematiche e/o geografiche.

2. La Regione puಠinoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli Enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.

3. Le modalità  di costituzione e di funzionamento dei Tavoli di concertazione sono stabilite nel documento di indirizzo triennale di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Per le funzioni di armonizzazione con il sistema regionale italiano e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome italiane.
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione all'OICS.


Art. 11
Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività  di partenariato

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione, degli interventi in materia di cooperazione internazionale decentrata, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità  di lucro.

2. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di documento di indirizzo programmatico triennale di cui all'articolo 8 della presente legge e dei suoi aggiornamenti, nonché del piano operativo annuale.

 

Art. 12
Nucleo Tecnico

1. E' costituito presso la Giunta regionale un Nucleo tecnico, con funzione di consulenza, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. La Giunta regionale si avvale del Nucleo in particolare per la redazione dei documenti programmatici di cui all'articolo 8 e per l'assistenza tecnica ai tavoli di concertazione di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il Nucleo tecnico è costituito da 6 esperti di comprovata esperienza nei settori nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica tre anni.

3. La segreteria del Nucleo è assicurata dal competente servizio in materia di attività  internazionali.

4. I componenti del Nucleo svolgono il loro incarico dietro corrispettivo di un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.


Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse regionali, nazionali e comunitarie allocate nelle pertinenti UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e individuate con le procedure previste dall'articolo 8 della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2007 in ‚¬ 150.000,00 si provvede con la disponibilità  esistente all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 - inerente a €œFondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente€ che viene ridotta del medesimo importo.

3. La disponibilità  finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza a carico dell'UPB 1.2.04.05 (Capitolo 1013101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, tenendo conto di quanto disposto dell'articolo 21, comma 2, della legge medesima.

5. Per gli anni successivi la relativa spesa sarà  determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.


Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.