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Trentino Alto Adige

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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 30-05-1993

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari
colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni
di particolari difficoltà  economiche e sociali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.25 DEL 01-06-1993
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità  )
1. La Regione Trentino - Alto Adige riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà  e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell' uomo.
2. La Regione Trentino - Alto Adige, in armonia con la normativa nazionale e con il trattato sull' unione politica europea, contribuisce all' obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonchè di rispetto dei diritti dell' uomo e delle libertà  fondamentali.
3. In particolare, la Regione contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all' autosufficienza alimentare, al sostegno degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonchè nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell' infanzia, e promuovere adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eccezionali eventi calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di particolare difficoltà  economica e sociale.

ARTICOLO 2

(Attività  e interventi)
1. Nei casi degli eventi indicati nell' articolo 1, la Regione, anche d' intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o su richiesta della medesima, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse invia attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto.
2. Inoltre la Regione sostiene iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale e che valorizzano le potenzialità  in regione.
3. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all' articolo 1, la Giunta regionale, previa consultazione con le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.
4. L' individuazione dei Paesi extracomunitari destinatari delle provvidenze regionali di cui al comma 1, nonchè degli enti, associazioni e comitati, ai quali assegnare i contributi di cui all' articolo 3 e la determinazione degli importi destinati a ciascuno di essi, sarà  effettuata dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui all' articolo 4.

ARTICOLO 3

(Associazioni operanti a favore delle popolazioni extracomunitarie)
1. La Regione sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da enti, associazioni e comitati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità  , a favore delle popolazioni extracomunitarie colpite da aventi calamitosi e che vengono a trovarsi in condizioni di particolari difficoltà  economiche e sociali.
2. Per la realizzazione delle funzioni di cui al comma 1. la Regione interviene a favore dei soggetti di cui al medesimo comma con la stipulazione di convenzioni per la realizzazione di iniziative o di interventi individuati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Comitato consultivo)
1. Per le attività  di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato che lo presiede;
b) il Segretario della Giunta regionale;
c) il dirigente della Ripartizione regionale enti locali e affari sociali;
d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
e) un rappresentante della Croce Bianca;
f) un rappresentante della Caritas;
g) due Consiglieri regionali, uno dei quali appartenente alla minoranza.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale.
2. Le funzioni amministrative di supporto al Comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall' Ufficio affari generali della Presidenza della Giunta regionale.
3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale.
Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.
4. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione.
5. Se entro trenta giorni dalla richiesta non pervenire la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purchè sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta regionale provvede all' integrazione del Comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.
6. Per la validità  delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità  , la proposta si intende respinta.
7. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti regionali addetti ai settori di attività  interessati, nonchè esperti esterni.
8. Ai componenti il Comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 7 sono attribuiti i gettoni di presenza ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 10 e successive modificazioni.

ARTICOLO 5

(Convenzioni)
1. Per la realizzazione di iniziative e di interventi individuati con le modalità  di cui all' articolo 3, la Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo di cui all' articolo 4, puಠstipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:
a) la definizione del tipo di iniziativa che i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, in conformità  ai rispettivi statuti, si impegnano a realizzare;
b) la durata dell' attività  convenzionata e, se del caso, l' ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
c) l' indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà  avvalersi e dei requisiti di professionalità  eventualmente richiesti, in relazione al tipo di attività  di cui si tratta;
d) le modalità  attraverso le quali dovrà  venire garantito il collegamento dell' attività  che forma oggetto della convenzione con le attività  svolte dalla Regione o dal altri enti pubblici;
e) la definizione delle modalità  per la concessione e l' erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità  viene commisurata al costo dei servizi, in relazione anche ad altre eventuali entrate;
f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Regione di informazioni sull' attività  svolta e sull' utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonchè la definizione delle modalità  con le quali la Regione controlla le attività  svolte e verifica i risultati conseguiti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)
1. Per l' attuazione della presente legge è previsto un onere di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione d' anno, a decorrere dall' esercizio 1993.
2. Alla copertura dell' onere di lire 1 miliardo e 500 milioni gravante sull' esercizio 1993 si provvede mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.
3. Per gli esercizi successivi, all' onere relativo si provvederà  con la legge di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell' articolo 7 e nei limiti previsti dall' articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità  generale della Regione ".
4. Gli stanziamenti annuali per le finalità  indicate al comma 1 sono utilizzati secondo un programma coordinato di interventi, da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all' articolo 4.
La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 30 maggio 1993