Basilicata

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LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23-01-1995

REGIONE BASILICATA

COSTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER INTERVENTI UMANITARI
A FAVORE DI POPOLAZIONI DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.7 DEL 28-01-1995

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
E' costituito un fondo di solidarietà  presso la Regione Basilicata a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.


ARTICOLO 2
Gli interventi possono consistere in:
a) collaborazione tecnica;
b) forniture di opere, beni o servizi;
c) sussidi in denaro;
d) interventi di emergenza.


ARTICOLO 3
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce annualmente criteri, modalità  e settori di intervento.


ARTICOLO 4
La Giunta regionale eroga ad associazioni volontarie di maggiore esperienza presenti in Basilicata che agiscono all' estero sul piano umanitario le risorse finanziarie disponibili.


ARTICOLO 5
Il conferimento delle risorse finanziarie alle associazioni avviene sulla base dei progetti presentati alla Giunta Regionale dalle stesse entro il 28 febbraio di ogni anno o, in caso di interventi di emergenza, al momento in cui la stessa si verifica.


ARTICOLO 6

Le associazioni beneficiarie, realizzato il progetto finanziato in toto o in parte con fondi stanziati dalla Regione Basilicata, producono un rendiconto relativamente alle risorse finanziarie erogate dalla Regione Basilicata.


ARTICOLO 7

I fondi già  raccolti presso la Regione Basilicata per eventi calamitosi e di solidarietà  ai sensi della LR 32/ 89 saranno erogati sulla base delle norme previste dalla presente legge.


ARTICOLO 8

L' onere derivante dall' applicazione della presente legge farà  carico ad apposito capitolo da istituire nel Bilancio di previsione 1995.


ARTICOLO 9
La legge regionale 13- 11- 89 n. 32 è abrogata.


ARTICOLO 10
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lଠ23 gennaio 1995.
COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA
Legge regionale concernente: " Costituzione di un fondo di solidarietà  per interventi umanitari a favore di popolazioni in via di sviluppo ".
Si restituisce la Legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione.
Il Governo ha, peraltro, osservato che gli interventi di cui all' art. 2 lett. D devono essere effettuati in conformità  alle previsioni e ai limiti di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e all' art. 7, 3 comma del DPR 31 marzo 1994.