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Delibera CICS

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LINEE DI INDIRIZZO DEL CICS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DA PARTE DELLE REGIONI,
DELLE PROVINCE AUTONOME E DEGLI ENTI LOCALI

(Approvate con delibera n. 12 dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo nella riunione del 17-3-89)
Introduzione
La legge 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo, nell'intento di favorire un maggiore coinvolgimento di tutti i settori della società  italiana nelle attività  di cooperazione e di attivare e valorizzare i potenziali ed originali contributi delle comunità  e delle strutture economiche e sociali locali, ha attribuito un ruolo di rilievo alle Regioni, alle Province Autonome ed agli Enti Locali. Oltre a promuovere una maggiore utilizzazione delle strutture dirette o indirette di tali soggetti pubblici in settori di loro competenza, ove possano svolgere un ruolo particolarmente significativo ed abbiano una esperienza già  consolidata, la legge attribuisce loro un'autonoma capacità  propositiva nei confronti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri per l'affidamento di iniziative e di interventi di cooperazione mediante apposite convenzioni.
I Attività  sul territorio
1) Attività  di informazione ed educazione allo sviluppo.
Accanto alle organizzazioni non governative riconosciute idonee per lo svolgimento di attività  di informazione e di educazione allo sviluppo e fatte salve le loro prerogative, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali potranno concorrere alla diffusione e promozione di una cultura di solidarietà  e cooperazione, soprattutto tra i giovani, sostenendo le attività  di dette organizzazioni e facendosi essi stessi promotori di programmi ed iniziative nel settore, d'intesa con la Direzione generale.
La Direzione generale, valutate le proposte unitamente a quelle presentate da altri soggetti idonei e tenuto conto dei propri programmi di attività  nel settore, sottoporrà  all'approvazione degli organi competenti quelle che, a suo avviso, risultino conformi alle priorità  geografiche e settoriali previamente definite, concedendo loro un sostegno finanziario secondo i criteri fissati dal Comitato direzionale, fino a concorrenza di una somma allocata annualmente a questo scopo.
2) Attività  di formazione in Italia. Considerata la competenza diretta delle Regioni e delle Province autonome nel settore della formazione professionale, queste sono chiamate a fornire un contributo rilevante alle attività  di cooperazione nel campo della formazione svolte in Italia dal Ministero degli Esteri in collaborazione con Università , organismi formatori del settore pubblico, di quello delle partecipazioni statali, di organismi internazionali, dei sindacati e dei movimenti cooperativi e del settore privato.
In particolare, le Regioni potranno fornire un supporto organizzativo alle iniziative promosse dalla Direzione Generale sul proprio territorio, formulando altresଠproposte per l'utilizzo delle strutture degli Enti per il diritto allo studio universitario per l'accoglienza e l'assistenza logistica dei borsisti dei paesi in via di sviluppo (Pvs) in loco.
Inoltre, individuata sul piano regionale la rete dei soggetti che svolgono, o possono svolgere, per competenze accertate, attività  di formazione mirate allo sviluppo dei paesi emergenti (Enti regionali di formazione professionale, strutture di ricerca, strutture sanitarie, tecnici con esperienza nei Pvs, Ong, imprese), le Regioni e le Province autonome, anche con il concorso degli Enti locali, potranno proporre annualmente alla Direzione generale la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:
a) alla formazione di personale italiano destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
b) alla formazione professionale di cittadini di Pvs mediante l'organizzazione di corsi ad hoc e di stages in Italia, diretti soprattutto ai quadri ed alla formazione di formatori;
c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Pvs immigrati con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi di origine ed un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso quei paesi, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi. Nei predetti programmi potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà  socio culturali.
La Direzione generale esaminerà  tali proposte alla luce delle priorità  geografiche e settoriali stabilite dal Cics, delle richieste dei Paesi beneficiari e degli impegni con essi contratti valutandone in particolare i contenuti tecnici e gli aspetti economici.
Sulla base delle predette valutazioni ed in armonia con il documento di programmazione annuale di cui all'art. 9, comma 4/a della legge 49/87, la Direzione generale sottoporrà  all'approvazione degli organi competenti le iniziative ritenute pi๠meritevoli di sostegno, proponendo il finanziamento nelle forme e secondo le modalità  previste dalla citata legge e dal regolamento di attuazione.
3) Supporto alle attività  di cooperazione di organizzazioni non governative.
L'attribuzione agli Enti locali delle funzioni sopra descritte, presuppone e favorisce un rapporto sempre pi๠stretto di complementarità  tra questi e le organizzazioni non governative presenti nella zona, nel rispetto dei rispettivi ruoli che sono e vanno mantenuti distinti.
Regioni, Province autonome ed Enti locali potranno utilizzare l'esperienza acquisita dalle Ong per individuare, elaborare e realizzare in modo appropriato le loro attività  di cooperazione sul territorio.
Essi favoriranno la promozione di iniziative a sostegno delle attività  promosse dalle Ong sia a livello di programmi che di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo in atto anche forme di collaborazione atte a rafforzare la capacità  di autofinanziamento delle Ong e delle loro attività .
Nello stesso tempo le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali dedicheranno particolare impegno nel favorire una reale e variegata partecipazione di tutta la comunità  locale ad iniziative di solidarietà  e cooperazione con le popolazioni dei paesi emergenti.
I rapporti di gemellaggio o altre forme di collegamento tra città  e province italiane con quelle dei paesi in via di sviluppo, in cui siano coinvolti tutti i settori delle due comunità  (scuole, sindacati, partiti, gruppi femminili, gioventà¹, chiesa, media), costituiscono una valida piattaforma su cui innestare una fruttuosa collaborazione tra Ong ed Enti locali in azioni di solidarietà  programmate ed eseguite congiuntamente, con la partecipazione, ove possibile, di cittadini immigrati originari dei Pvs interessati. Programmi di sviluppo non governativi presentati da Ong riconosciute idonee e promossi nell'ambito di tali azioni congiunte potranno usufruire di finanziamenti statali nei limiti della legge 49/87.
4) Attività  di informazione, coordinamento ed organizzazione delle attività  di cooperazione a livello regionale e locale
. Al fine di promuovere una maggiore utilizzazione da parte della cooperazione italiana di enti e strutture pubbliche locali idonee a svolgere le attività  enumerate nell'art. 2, comma 4, della legge 49/87, le Regioni e le Province autonome, anche con il concorso degli Enti locali, dovranno svolgere una opportuna azione di informazione nei confronti della Direzione generale effettuando, in via preliminare, un censimento delle strutture predette con l'indicazione delle loro vocazioni e della loro potenzialità  nel campo della cooperazione allo sviluppo.
Al medesimo fine Regioni, Province autonome ed Enti locali, previo opportuno coordinamento in sede regionale, potranno mettere a disposizione strutture idonee nell'ambito territoriale, per l'offerta di una serie di servizi (progettazione, consulenza, documentazione, formazione) orientati alla domanda di cooperazione in settori corrispondenti a particolari vocazioni locali. Strutture pubbliche di questo tipo saranno limitate a settori prioritari in cui esista una specifica e riconosciuta competenza ed esperienza ed una domanda sufficientemente ampia da soddisfare.
La Direzione generale, dal canto suo, dovrà  segnalare gli orientamenti della cooperazione governativa e la sua potenziale domanda di servizi nei vari settori.
II Promozione, coordinamento e realizzazione di progetti di sviluppo

1) Tipologia degli interventi.
L'originale contributo che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono offrire nella promozione e realizzazione di programmi nei paesi emergenti é strettamente collegato alla loro capacità  di valorizzare, mobilitare, coordinare ed aggregare risorse ed energie presenti sul proprio territorio all'interno di progetti di sviluppo riguardanti settori nei quali detti enti hanno una specifica competenza ed un'esperienza consolidata (sanità , agricoltura, agroindustria, artigianato, trasporti urbani, servizi municipalizzati, pianificazione territoriale, infrastrutture di base, ecc.). La tipologia degli interventi che maggiormente si attaglia allo svolgimento di un tale ruolo é quella dei progetti multisettoriali integrati con la partecipazione organizzata di realtà  locali altrimenti di difficile coinvolgimento, come la piccola e media imprenditoria, strutture educative e di formazione, centri accademici e di ricerca, gruppi di volontariato. Un interesse prioritario andrà  attribuito ai programmi di formazione tendenti al rafforzamento delle istituzioni e dei poteri locali e alla soluzione dei problemi di gestione territoriale ed urbana nei Pvs.
Date le loro dimensioni e la loro complessità , interventi di questo tipo potranno essere affidati alle Regioni, alle Province autonome, o alle strutture pubbliche regionali da queste indicate, le quali potranno avvalersi, per la loro realizzazione, del contributo degli Enti locali e/o enti od organismi pubblici o privati presenti sul territorio, ricercando per quanto possibile la collaborazione di organizzazioni non governative idonee e favorendo il coinvolgimento delle comunità  italiane residenti nei Pvs.
2) Modalità  di esercizio della facoltà  propositiva per progetti di sviluppo da parte delle Regioni.
L'individuazione di progetti di sviluppo che, per le suddette caratteristiche, appaiono affidabili alle Regioni, puಠessere effettuata anche dalle Regioni stesse, cui la legge attribuisce la facoltà  di avanzare proposte nei confronti della Direzione generale.
Il ruolo attivo riconosciuto alle Regioni in questa fase andrà  comunque esplicato nel rispetto della normativa generale che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'esercizio di funzioni attinenti ai rapporti internazionali, ivi compresa la politica di cooperazione definita come parte integrante della politica estera italiana.
Va infatti tenuto presente che i progetti individuati, venendosi a collocare nell'ambito della cooperazione intergovernativa (a differenza di quelli promossi da Ong), debbono essere conformi agli indirizzi ed alle priorità  geografiche e settoriali stabilite dagli organi direzionali della cooperazione italiana (Cics e Comitato direzionale di cui agli art. 3 e 9 della legge 49/87), nonché corrispondere alle priorità  che i paesi beneficiari si danno sia sul piano nazionale che su quello regionale. I progetti stessi dovranno in ogni caso essere inclusi nei programmi-paese concordati solitamente in sede di Commissione mista, funzione questa riservata esclusivamente al Ministero degli Affari Esteri al quale spetta ogni valutazione sulle modalità  e le forme di una eventuale partecipazione di rappresentanti delle Regioni all'attività  tecnico-negoziale sui progetti cui siano interessate.
Sul piano internazionale, l'impegno di attuazione del programma é quindi dello Stato che, attraverso la Direzione generale, si assume la piena responsabilità  dei suoi obiettivi, costi, durata, strumenti operativi anche attraverso la stipula di specifici accordi tecnici con il paese beneficiario.
Nei contatti con autorità  di paesi in via di sviluppo, sia in Italia che all'estero, finalizzati all'esercizio della predetta facoltà  propositiva, le Regioni dovranno pertanto attenersi agli indirizzi di carattere generale dettati dal Dpcm 11 Marzo 1980. In particolare, al fine di rendere il pi๠possibile produttive di risultati concreti le attività  all'estero delle Regioni intese all'individuazione di progetti di sviluppo, é necessario che le Regioni stesse, prima di promuovere l'intesa col Governo di cui al secondo comma dell'art. 4 del Dpr 616/1977, accertino presso la Direzione generale lo stato dei rapporti di cooperazione con il paese interessato, delle iniziative in corso o in istruttoria, degli orientamenti della Direzione generale per i futuri sviluppi della cooperazione nel paese ed ogni altro elemento utile all'identificazione di eventuali spazi per nuove iniziative. A seguito di tale verifica, definiti di volta in volta compiti (esplorativi), finalità  (propositive nei confronti della Direzione generale) e limiti (derivanti da impegni pregressi e dalle risorse disponibili in programmazione) delle missioni all'estero delle Regioni, la Direzione generale ne informerà  la nostra Rappresentanza diplomatica in loco affinché essa possa esercitare la sua funzione di tramite, presti la necessaria assistenza e faciliti i contatti con le competenti autorità  del paese, restando comunque esclusa la possibilità  per le Regioni di stipulare accordi, intese od altri atti formali che comportino l'assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.
3) Procedure per l'affidamento di progetti di sviluppo alle Regioni, Province autonome od Enti Locali. Esaurita la fase di individuazione del programma nelle sue linee generali e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, spetterà  agli Enti locali o regionali interessati effettuare lo studio di fattibilità  ed elaborare il documento di progetto, in stretta collaborazione con la Direzione generale, in modo da assicurare la sua conformità  agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste per l'esame e l'approvazione da parte del Comitato direzionale, il quale, se lo riterrà  opportuno, autorizzerà  la stipula di apposite convenzioni per la loro realizzazione.
Dette convenzioni potranno essere stipulate, a seconda dei casi, con le Regioni, le Province autonome o gli Enti Locali, come pure con tutti quegli organismi a carattere esclusivamente pubblico che, in funzione ausiliaria o strumentale, cooperano alla realizzazione dei fini istituzionali degli enti predetti. Parti di tali convenzioni potranno inoltre essere consorzi o altre consociazioni di enti basati sul territorio che nel loro momento associativo non perdano il oro carattere esclusivamente pubblico. Le convenzioni dovranno contenere idonee disposizioni che prevedano dei programmi da parte della Direzione generale.

III Strutture di coordinamento e organi di collegamento con la Direzione generale

Al fine di evitare una polverizzazione degli interventi, appare necessario che le Regioni e le Province autonome fungano da punto di riferimento e assumano un ruolo centrale di promozione, informazione e coordinamento delle iniziative di cooperazione di cui all'art. 2 , punto 5 della legge 49/87, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.
Sul piano organizzativo interno, le Regioni e le Province autonome potranno affidare i suddetti compiti ad Uffici esistenti o ad un ufficio appositamente istituito. Esse dovranno comunque assicurare il collegamento con la Direzione generale attraverso un unico interlocutore.
Un'analoga struttura di collegamento dovrà  essere costituita presso la Direzione generale, con compiti di informazione nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti Locali sugli indirizzi, priorità , metodologie e procedure; di raccolta ed elaborazione dei dati sulle potenziali risorse e vocazioni esistenti sul territorio, ai fini di una loro utilizzazione da parte della Direzione generale; di raccolta ed elaborazione delle informazioni fornite dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti Locali sulle iniziative di cooperazione promosse sul territorio; di assistenza e coordinamento con gli uffici territoriali, l'Unità  tecnica centrale ed altri uffici della Direzione generale nelle fasi propositive ed attuative di programmi affidati alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti locali.
Per assicurare un efficace coordinamento a livello nazionale delle attività  di cooperazione delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali e per l'esame delle questioni di interesse comune, la Direzione generale istituirà  idonei meccanismi di consultazione convocando, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità , apposite riunioni presiedute dal Direttore generale o , su sua delega, dal funzionario preposto al coordinamento del settore, nonché dal funzionario titolare dell'Ufficio di coordinamento regionale del Ministero degli affari Esteri. La partecipazione alle riunioni verrà  determinata in relazione ai temi da trattare. In tale contesto potranno essere istituiti gruppi tecnici a carattere settoriale per approfondire modalità  e metodi di collaborazione nei vari settori di competenza regionale e locale.