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Confindustria: il credito agevolato nella cooperazione italiana allo sviluppo

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Su invito di Confindustria si è tenuta a Roma, nella giornata del 7 luglio u.s., una dettagliata presentazione delle pi๠recenti innovazioni dell'articolo 7 della Legge 49 del 1987, dedicato alle €œimprese miste€, articolo emendato in varie occasioni ed in particolare nell'ambito del Decreto legislativo del €œFare€, convertito nella Legge n. 98 del 2013. La Legge di riforma della 49/1987, attualmente approvata dal Senato, trasferisce la materia €œcredito agevolato alle imprese miste€ all'articolo 27, confermando il sistema consolidatosi.

 

Il responsabile della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, Giampaolo Cantini, coadiuvato da alcuni funzionari dell'Ufficio X della stessa DGCS, ha presentato le modalità  di concessione dei crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento del capitale di rischio per la costituzione di €œimprese miste€ nei PVS. Tale modalità  di finanziamento, il cui valore sociale rispetto alle dinamiche dello sviluppo locale deve essere naturalmente verificato, assicura finanziamenti a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della Legge 49/1987, che a quanto è stato detto nel corso della riunione €œammonta attualmente ad oltre 100 milioni di euro€.

 

Questo Fondo raccoglie infatti le restituzioni dei crediti concessi in via bilaterale dall'Italia e puà²/deve essere utilizzato per nuove iniziative agevolate, sia per crediti concessi direttamente ai PVS che ne fanno richiesta, sia agevolazioni finanziarie a imprese italiane impegnate nei PVS con imprese miste significative per lo sviluppo locale. Inizialmente utilizzato per la costituzione di joint ventures tra imprese italiane e imprese dei PVS, il Fondo è stato successivamente arricchito per evitare una sua circoscrizione al finanziamento di operazioni di delocalizzazione nel settore manifatturiero, probabilmente utili nei paesi partner, ma problematiche per l'occupabilità  in Italia.

 

L'attuale meccanismo consente la cessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati ed anche a organizzazioni internazionali affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in un PVS o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei paesi partner. Una quota del medesimo Fondo puಠessere destinata alla costituzione di un sotto-Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti in capitale di rischio delle imprese italiane nelle imprese miste.

 

Possono accedere a questo strumento della cooperazione le imprese legalmente registrate in Italia attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività  dell'impresa mista interessata; quest'ultima, stabilita in un PVS ammissibile, deve aver previsto che almeno il 25% del capitale sia posseduto dall'impresa italiana eleggibile. Sono ammesse imprese miste in 95 paesi (non solo una ventina come inizialmente) appartenenti alle categorie DAC dei paesi €œpoveri fortemente indebitati€, paesi meno avanzati, paesi a reddito basso, a reddito medio basso, fino ai paesi a reddito medio alto, ma solo se presenti tra i paesi prioritari della cooperazione italiana, indicati nelle Linee guida triennali della Cooperazione. Oggi anche i settori di intervento sono molto pi๠che nelle prime fasi di applicazione, come d'altra parte maggiore è la percentuale di finanziamento e il massimale finanziabile (fino a 10 milioni di euro).

 

La linea di credito finanzia fino al 70% dell'apporto di capitale sottoscritto dall'impresa italiana; nel computo sono ammessi conferimenti in natura (apporti valorizzati) nella misura massima del 20% dell'apporto italiano. La partecipazione del partner locale non puಠattestarsi sotto il 25% del capitale sottoscritto, ma puಠessere valorizzata (solo beni tangibili, per es. capannoni, macchinari, ecc.). L'importo massimo della linea di credito puಠarrivare a 10 milioni di euro. Il tasso di interesse applicato è pari al €œ15% del tasso di riferimento per il credito industriale€, che nel mese di aprile del 2014 significava un interesse dello 0,54% annuo. La durata massima è di 10 anni, dei quali fino a 5 di grazia (il rimborso di capitale e interessi inizia il sesto anno successivo alla concessione).

 

Un'impresa italiana che volesse accedere alle agevolazioni dell'art.7, per prima cosa deve aver costituito una impresa mista secondo la legge locale; successivamente - ed anche prima di aver conferito il capitale da finanziare - deve presentare una richiesta alla DGCS, che effettua una valutazione tecnica economica dell'iniziativa e trasmette il fascicolo all'Agenzia italiana incaricata (Artigiancassa SpA, selezionata tramite avviso pubblico), la quale procede ad una valutazione finanziaria dell'impresa italiana ed eroga i fondi subito dopo l'approvazione dell'operazione da parte del Comitato Direzionale della Cooperazione italiana.

 

Il sistema attuale prevede anche un Fondo di garanzia per €œassicurare€ il finanziamento ottenuto non a tassi di mercato, ma sempre con un sistema agevolato; il relativo regolamento è attualmente oggetto di definizione.

 


Infine, l'incontro promosso a Roma da Confindustria è stato dedicato al metodo €œrichiesta di credito di aiuto in matching€. Lo strumento finanziario denominato €œmatching su crediti di aiuto€ è una forma di sostegno pubblico che prevede la concessione di un credito di aiuto €œlegato€ da parte di un Governo di un Paese Ocse (Donatore) in favore di un Pvs al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara che preveda anche un finanziamento.

 

L'attivazione di tale procedura avviene su richiesta dell'impresa italiana (presso l'Ambasciata italiana competente) che partecipa ad una gara internazionale  finalizzata alla realizzazione di progetti di sviluppo in PVS, in cui l'ente appaltante richieda oltre all'offerta tecnico economica anche un'offerta finanziaria, la quale assume carattere determinante nella fase di aggiudicazione. Tale sostegno finanziario, essendo €œlegato€ è condizionato all'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa italiana. Le risorse finanziare per la procedura di matching sono menzionate nelle linee guida triennali.

MG, 08/07/2014