Molise

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Legge Regionale 21 Ottobre 1997, n. 23

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 31/10/1997, n. 21

“Norme in materia di cooperazione allo sviluppo”

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
FINALITA’

1. La Regione Molise riconosce nella cooperazione internazionale, attuata secondo i principi di pace, giustizia e solidarietà  e nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, 1a condizione imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni.
2. La Regione, in sintonia con 1a vigente normativa nazionale ed internazionale, nel rispetto delle prerogative affdatele dalla legge 49/87, art. 2, commi 4 e 5, sulla cooperazione allo svi1uppo, nel quadro della programmazione regionale, concorre, con la presente legge, a favorire:
a) iniziative di ricerca, studio, informazione e progettazione sui temi inerenti ai problemi della pace, dello sviluppo, cooperazione, della autosufficienza alimentare, della promozione della donna, del miglioramento delle condizioni dell’infanzia e tutela dei diritti fondamentali e della dignità  umana;
b) attività  volte, in attuazione delle finalità  della legge 39/90, a rimuovere gli ostacoli di inserimento e reinserinento sociale degli immigrati e degli emigrati e tesi ad agevolare, conservare e rinsaldare i legami con la cultura e la terra di origine;
c) interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità  e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni;
d) proposte di iniziative degli Enti Locali in merito alla Cooperazione e allo sviluppo, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Gli stanziamenti per 1a cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività  di carattere militare.


Art. 2
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

1. Al fine di sensibilizzare la comunità  regionale alle tematiche connesse con 1’educazione allo sviluppo, la Regione incoraggia la diffusione di una cultura di pace, solidarietà , cooperazione e rispetto della civiltà  di altri popoli.
2. In attuazione di tali finalità , la Regione Molise:
a) promuove attività  di studio e ricerca volte all’ approfondimento della realtà  dei Paesi in via di sviluppo quali principali destinatari dei progetti di cooperazione;
b) favorisce la diffusione nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nella Università  delle ricerche prodotte in materia di cooperazione;
c) organizza in collaborazione con il Provveditorato agli studi, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti;
d) incoraggia scambi giovanili e opportunità  di incontro tra la popolazione molisana e quella dei Paesi in via di sviluppo e suggerisce attività  di gemellaggio allo scopo di favorire conoscenze multirazziali e comprensione tra i Popoli;
e) sollecita momenti di dibattito mediante convegni di informazione e di studio;
f) organizza una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità  concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione attraverso una adeguata azione di raccolta di informazione concernenti le vocazioni, le potenzialità , le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni, nei confronti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri e dell’ Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo.


Art. 3
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

1. La Regione Molise, anche in collaborazione con Istituti, Enti, Università  e Organizzazioni non governative presenti sul territorio regionale e d’intesa con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, favorisce la formazione professionale:
a) dei cittadini disponibili ad operare come volontari, cooperanti, esperti e consulenti nei Paesi in via di sviluppo o, comunque, per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;
b) degli immigrati dei Paesi in via di sviluppo, residenti in Molise, al fine di coinvolgerli nella attività  di cooperazione e favorirne l’eventuale reinserimento nel Paese di origine, mettendoli in grado di impegnarsi in progetti attivati soprattutto nei rispettivi Paesi di appartenenza;
c) dei cittadini di paesi in via di sviluppo, diretta in particolare ai quadri e alla formazione dei formatori mediante 1’organizzazione di corsi in Italia e la realizzazione di strutture ricettive e formative.
2. La Regione promuove altresଠforme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo, al fine di consentire 1’acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative con borse di studio, e la frequenza di scuole di ogni ordine e grado.
3. La Regione fornisce un supporto organizzativo alle attività  di formazione, promosse dalla Direzione Generale sul proprio territorio.


Art. 4
ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE

1. La Regione Molise si impegna in una politica di cooperazione internazionale volta al soddisfacimento dei bisogni primari in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, al miglioramento della condizione dei soggetti pi๠deboli (donne, bambini ed anziani), al potenziamento e alla creazione di strutture sanitarie, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo.
2. La Regione promuove, coordina e sostiene, sul territorio regionale, le proposte di iniziativa per la cooperazione allo sviluppo formulate dai soggetti pubblici e privati, assicurando un supporto e una adeguata assistenza nei rapporti con il Mnistero degli Affari Esteri.
3. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di cooperazione internazionale che prevedano la partecipazione di cittadini molisani residenti all’estero, con riferimento alla presente normativa ed alla legislazione regionale a sostegno dell’emigrazione.


Art. 5
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. La Regione Molise - in attuazione della legge 49/87, art. 2, comma 3, lett. e) - favorisce e sostiene 1’attvità  delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato per 1a cooperazione internazionale, aventi sede legale in Molise, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo da realizzare sul territorio regionale.
2. La Regione sollecita, pertanto, forme di collaborazione volte ad utilizzare 1’esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative nel campo della cooperazione e a rafforzare le capacità  di autofinanziamento delle stesse e delle loro attività .


Art. 6
INIZIATIVE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE MOLISANE AD ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE

1. La Regione Molise, in attuazione con quanto stabilito dalla lettera A del comma 3 dell’art. 2 della legge n. 49/87 ed in conformità  di quanto disposto al primo comma dell’art. 4 della presente legge promuove iniziative di informazione, consulenza, formulazione di progetti e loro realizzazione, volte alla diffusione di sistemi e tecnologie appropriate da effettuarsi ad opera di Imprese molisane nell’ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.


Art. 7

INTERVENTI A FAVORE DELLO STUDIO UNIVERSITARIO

1. La Regione, mediante le opportune convenzioni con 1’Università , con le organizzazioni non governative e con gli Enti operanti sul territorio regionale, si adopera per 1’accoglienza e 1’assistenza logistica in loco degli studenti e dei borsisti dei Paesi in via di sviluppo.
2. La Regione premia, stanziando fondi da destinarsi a borse di studio, tesi e ricerche, gli studi particolarmente approfonditi che hanno ad oggetto le problematiche della cooperazione internazionale.


Art. 8
RUOLO DELLA REGIONE

1. La Regione interviene al fine di:
a) coordinare, armonizzare e sostenere le proposte di iniziative avanzate da soggetti pubblici e privati operanti, sul territorio regionale, nel campo della cooperazione internazionale;
b) concorrere alla promozione di progetti di sviluppo, secondo le prerogative riconosciutele dalla legge n. 49/87 e nel rispetto degli " indirizzi programmatici " fissati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e dal Comitato Direzionale di cui agli artt. 3 e 9 della legge n. 49/87.
2. la Regione Molise favorisce, d’intesa con il Mnistero degli Affari Esteri e in conformità  a quanto disposto dall’art. 11 della legge n. 49/87, 1’impiego dei mezzi e del personale regionale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) del comma 1.
3. L’Assessorato alla cooperazione realizza le attività  di cui alla presente legge; ove lo ravvisi opportuno, ricorre alla stipula di apposite convenzioni con 1’Università , Istituti di Ricerca, Enti Locali, Organizzazioni noa governative e Associarioni operanti nel campo della cooperazione e presenti sul territorio regionale.
4. A tal fine i suddetti Enti, presentano all’Assessorato Regionale alla Cooperazione entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte di iniziative concernenti attività  previste dai precedenti articoli.


Art. 9
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’

1. La Giunta Regionale in armonia con gli indirizzi programmatici generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo) di cui all’art. 3 della legge n. 49/87, propone all’approvazone del Consiglio regionale un apposito piano di lavoro, relativamente alle attività  previste dalla presente legge.
2. Per la predisposizione e realizzazione delle suddette attività , la Giunta Regionale si avvale delle proprie strutture amministrative e tecniche, nonchè degli Enti, Aziende e società  regionali.


Art. 10

INCOMPATIBILITA’

1. La Regione non puಠstipulare accordi, intese o altri atti formali che comportino l’assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.


Art. 11
INTERVENTI STRAORDINARI

1. La Giunta Regionale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero Affari Esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
2. Le somme occorrenti sono prelevate, fino all’importo massimo di 500.000.000 per ciascun intervento, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente.
3. Le modalità  di erogazione delle spese di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
4. Per i foni di cui al comma 1, 1a Giunta Regionale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento in appositi conti, aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati.


Art. 12
CONFERENZA REGIONALE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1. La Regione convoca ogni due anni, la Conferenza Regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese, e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione e nel campo della Cooperazione, pubblici e privati.


Art. 13

ELABORAZIONE DI STUDI E PROGETTI DI SVILUPPO

1. L’Assessorato alla Cooperazione, esaurita la fase di individuazione del programma, di cui al precedente art. 9, e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, effettua lo studio di fattibilità  ed elabora il documento di progetto in stretta collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviuppo in modo da assicurare la sua conformità  agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste dalla legge n. 49/87 per 1’esame e 1’ approvazione dei progetti di sviluppo.
2. La Regione Molise puಠdi conseguenza impegnare le proprie strutture amministrative e tecniche, nonchè gli Enti, le aziende e le società  regionali in attività  di assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività  di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.


Art. 14
COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1. E’ istituito il Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione allo sviluppo al fine di perseguire l’obiettivo della concertazione e coordinamento dei programmi di cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno, pianificando, in considerazione dei fondi disponibili, le eventuali proposte nelle materie di sua competenza.
3. Il Comitato è costituito da:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) tre consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) un rappresentante locale ANCI;
d) un rappresentante locale UPI;
e) un rappresentante designato dall’Università ;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio;
g) un rappresentante designato, d’intesa fra loro, dalle organizzazioni non governative aventi sede legale in Molise ed un rappresentante della Lega per le Autonomie;
h) un rappresentante designato, d’intesa fra loro, dalle associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato istituito ai sensi della legge n.266/91;
i) tre esperti di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale, nominati dalla Regione;
j) un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori
4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, funzionari della Regione addetti ai settori di attività  interessati ed esperti non appartenenti all’Amministrazione.
5. Ai componenti di cui ai commi 3 e 4 spetta il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità  di missione secondo la normativa vigente:
6. Funge da segretario un dipendente dell’Amministrazione regionale di livello non inferiore al sesto.
7. Per la validità  delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità  prevale il voto del Presidente.
8. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e le sue funzioni sono prorogate a norma dell’art. 8 comma 1, 2 e 6 della legge regionale n.11 del 22 aprile 1993, come modificati dalle leggi regionali n. 24 del 10 dicembre 1993, art. 2, commi 1 e 2 e n.18 del 13 marzo 1996, art. 1, commi 1 e 2.
9. Il Comitato viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
10. Il Comitato Tecnico Consultivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. In questo secondo caso, il Presidente provvederà  alla convocazione entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Se entro trenta giorni dalla richiesta, non perviene la designazione dei membri, il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purchè sia raggiunta la maggioranza dei componenti.
11. La Giunta Regionale provvede all’integrazione del Comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine previsto.

Art. 15
COODINAMENTO DELLE ATTIVITA’

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà  alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per 1’espletamento delle funzioni previste nella presente legge.
2. Nelle more di attuazione di quanto previsto dal comma precedente la struttura organizzativa competente è quella dell’Assessorato al Lavoro e alla Cooperazione.


Art. 16
OSSERVATORIO INTERREGIONALE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di Banca dati che di supporto operativo comune, 1a Regione aderisce alla costituzione di un Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, come struttura associativa fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità  di funzionamento ed oneri sono stati definiti da un apposito statuto costituito con atto pubblico, ai sensi dell’art. 14 del codice civile ed approvato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 18 aprile 1991. L’Osservatorio persegue finalità  connesse allo svolgimento di attività  di cooperazione allo sviluppo da parte delle Regioni, Province Autonome, Enti Locali.
L’Osservatorio si propone in particolare di:
a) stimolare 1’attività  di Cooperazione di Regioni, Province Autonome, Enti Locali, attraverso 1’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze;
b) promuovere ricerche, indagini e studi: raccogliere, coordinare ed elaborare informazioni e dati curandone la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;
c) prestare assistenza ad Enti Pubblici e Privati che si interessano alle flnalità  indicate;
d) coordinare la rete nazionale d’interrelazione tra le banche dati sulla cooperazione decentrata.


Art. 17

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all’Osservatorio.


Art. 18

1. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla designazione del rappresentante della Regione in seno all’Osservatorio.

Art. 19

1. Per le finalità  di cui all’art. 1 la Regione concorre al finanziamento dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Osservatorio medesimo, con un contributo annuale
2. La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell’ambito delle disponibilità  annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Art. 20

NORME FINANZIARIE

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1997 nella rubrica III - Settore V - viene iscritto il seguente nuovo capitolo: “Cap.n.12308 - Fondo per gli interventi regionali in materia di cooperazione internazionale - con una dotazione di competenza e di cassa di L. 100.000.000, con un prelievo di pari importo dal Capitolo n. 55400 del bilancio regionale per l'’sercizio finanziario 1997: Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo). Per gli esercizi successivi gli oneri relativi all’attuazione della presente legge saranno finanziati con la stessa legge approvativa del bilancio”.


Art. 21
PUBBLICAZIONE

1. La presente legge regionale sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addଠ21 Ottobre 1997

Il Presidente
VENEZIALE