Cerca nel portale

Regioni

Regione Valle D'Aosta Regione  Piemonte Regione Lombardia Regione  Trentino Alto Adige Regione Veneto Regione  Liguria Regione Emilia Romagna Regione Toscana Regione Umbria Regione Marche Regione Lazio Regione  Abruzzo Regione  Basilicata Regione Campania Regione Molise Regione Puglia Regione Calabria Regione Sicilia Regione Friuli Venezia Giulia Regione Sardegna

AREA SOCI

Friuli Venezia Giulia

Attention: open in a new window. PrintEmail

There are no translations available.

Legge Regionale 30 Ottobre 2000, n.19

(Pubblicata sul B.U.R. n.44 del 02.11.2000)

"Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività  di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale"

TITOLO I

FINALITA’ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Art. 1

(Finalità  della legge)

  1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà , alla solidarietà  tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l’attività  di cooperazione allo sviluppo e l’attività  di partenariato internazionale.

  2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità  locali interessate attraverso:

  1. la salvaguardia della vita umana;

  2. il soddisfacimento dei bisogni primari;

  3. l’autosufficienza alimentare;

  4. la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;

  5. la valorizzazione delle risorse umane;

  6. il mantenimento dell’identità  culturale;

  7. la conservazione del patrimonio ambientale;

  8. la crescita economica, sociale e culturale;

  9. la realizzazione di pari opportunità  fra i generi ed il miglioramento della condizione dell’infanzia;

  10. le attività  di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità  e/o conflitti bellici.

  1. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità  locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità  locali dei Paesi interessati.

  2. L’esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità  regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.

  3. Al fine di cui al comma 1, in armonia e nel rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni e degli indirizzi dell’Unione europea, la Regione attua, promuove e sostiene le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale, assunte da soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) e, pi๠in generale, con le comunità  e istituzioni di Paesi terzi, anche nell’ambito di programmi nazionali, dell’Unione europea e delle Organizzazioni internazionali e in relazione a eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità  naturali.

  4. La Regione partecipa, promuovendone altresଠla realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell’ambito dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d’Europa e dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo.

Art. 2

(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)

  1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

  2. Le azioni concernono:

  1. l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità  di cui all’articolo 1;

  2. l’impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia – Friulia S.p.A. e la Società  finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell’Est europeo – Finest SpA, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività  di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

  3. la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonchè la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;

  4. il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei PVS;

  5. l’attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

  6. la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

  7. l’incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

  8. l’adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;

  9. la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

  10. la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

  11. la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

  12. la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

  1. Non sono finanziabili nell’ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all’estero.

  2. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività  di carattere militare.

  3. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell’ambiente e della salute, nonchè di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

  4. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

  5. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità  di cui all’articolo 1 e in particolare:

  1. essere volte al sostegno delle azioni di auto-sviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

  2. garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;

  3. ricorrere prioritariamente a professionalità  locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonchè a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.

Art. 3

(Interventi di emergenza)

  1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità , conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà  internazionali mediante:

  1. l’organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

  2. l’assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

  3. la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant’altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

  1. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità  della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l’obbligo di presentare il relativo rendiconto.

  2. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.

  3. La relazione di cui all’articolo 6, comma 4, da conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

(Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività  di partenariato internazionale)

  1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività  di partenariato internazionale disciplina l’insieme delle attività  previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all’articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.

  2. Il programma determina, altresà¬, gli obiettivi, le priorità  settoriali e geografiche, indica i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio di cui all’articolo 11 della presente legge.

  3. Il programma contiene i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità  di lucro di cui all’articolo 1, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato internazionale.

  4. Il programma definisce la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all’Amministrazione regionale, le modalità  di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria, le modalità  di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

  5. Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l’onere a carico della Regione non puಠsuperare il 60 % della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima e riconosciuta una quota per spese di regia non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

Art. 5

(Predisposizione del programma regionaIe)

  1. La Giunta regionale, successivamente alla convocazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all’articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione e partenariato di cui all’articolo 8 e la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione il programma entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

  2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

  3. Il programma, di durata corrispondente a quella del Piano regionale di sviluppo, e soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità  di bilancio.

  4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Art. 6

(Attuazione del programma regionale)

  1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.

  2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:

  1. direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonchè avvalendosi dell’attività  di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

  2. avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità  di lucro;

  3. concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità  di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità  sociale.

  1. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un’adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

  2. Il programma e accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi e data ampia diffusione in ambito regionale.

  3. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l’accertamento di compatibilità  ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonchè avere reali possibilità  di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Art. 7

(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività  internazionali)

  1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all’articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività  internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.

  2. Le modalità  di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

  3. Nell’ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all’articolo 6, comma 4, e dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III

ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)

  1. E’ costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione di consulenza, per 1’applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all’articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull’attività  svolta di cui all’articolo 6, comma 4, nonchè per la valutazione delle iniziative di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c).

  2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale:

  1. il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

  2. il Direttore del Servizio regionale del volontariato, o un suo delegato, di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n.12 e il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali o un suo delegato;

  3. quattro rappresentanti di Università  e Centri, Istituti o Organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;

  4. tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Consiglio regionale, che non rivestano cariche nei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

  5. un rappresentante dei Comuni;

  6. un rappresentante delle Province.

  1. Partecipano ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 6, comma 4, prima parte, della legge regionale 12/1995, designati dal Comitato di cui all’articolo 13 della medesima legge regionale 12/1995 e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (ONLUS) che operano nel settore. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.

  2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data - di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato e regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

  3. Ai componenti del Comitato e corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

  4. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

  5. La Segreteria del Comitato e assicurata dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 9

(Conferenza regionale sulIa cooperazione allo sviluppo e le attività  di partenariato internazionale)

  1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività  di partenariato internazionale di cui all’articolo 4, la Giunta regionale organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonchè di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità  di lucro.

Art. 10

(Gruppi di concertazione)

  1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonchè per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

(Norme finanziarie)

  1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di emergenza, e istituito il "Fondo regionale per le attività  di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".

  2. Per le finalità  di cui al comma 1 e autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità  previsionale di base 3.1.15.2.1030 "Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d’investimento, con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione "Fondo regionale per le attività  di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".

  3. Per gli interventi di cui all’articolo 3 l’Amministrazione regionale e autorizzata a disporre conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile.

  4. Per le finalità  previste dal comma 3 e autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità  previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per 1’anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

  5. All’onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dal fondo globale iscritto sull’unità  previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle seguenti partite del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico citato per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

  1. partita n. 99 - lire 1.000 milioni per 1’anno 2000;

  2. partita n. 85 - complessive lire 2.000 milioni, suddivise in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Art. 12

(Partecipazione all’Osservatorio InterregionaIe sulla Cooperazione allo Sviluppo)

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad aderire, con quote associative, all’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) in relazione alle finalità  statutarie di solidarietà  sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.

  2. La quota annuale di partecipazione all’O.I.C.S. grava sul fondo di cui all’articolo 11, comma 1.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6)

  1. All’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, il comma 3 è abrogato.

  2. All’articolo 2 della legge regionale 6/1989, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all’articolo 13.".

  3. L’articolo 12 della legge regionale 6/1989 è abrogato.

Art. 14

(Norma transitoria)

  1. Limitatamente al programma relativo al triennio 2000-2002 il termine previsto dall’articolo 5, comma 1, non trova applicazione.