Calabria

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PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

"Interventi Regionali per la promozione dell'attività  di cooperazione allo sviluppo e solidarietà  internazionale"

Art. 1 (Finalità )

  1. La Regione Calabria, in armonia con i principi internazionali e costituzionali e seguendo i dettami delle leggi che disciplinano la materia, afferma il valore della pace e sostiene la cultura della solidarietà , dei diritti umani e della libertà  dei popoli.

  2. La Regione Calabria riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà  tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, condivide le finalità  stabilite in sede internazionale e perseguite dalla legislazione nazionale in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) e con i Paesi ad economia di transizione (PET) dell’Europa centrale ed orientale e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, nel rispetto delle leggi nazionali, degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia e dei regolamenti e delle direttive comunitarie, se pertinenti, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.

  3. Le finalità  prioritarie della cooperazione allo sviluppo sostenuta dalla Regione Calabria sono rivolte:

  1. alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà  e della giustizia tra i popoli;

  2. al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità  culturali e al sostegno della interculturalità ;

  3. al riconoscimento e alla promozione del ruolo delle donne come soggetti dello sviluppo, al miglioramento della condizione femminile, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

  4. alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

  5. ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità  naturali o prodotte dall'uomo;

  6. alla salvaguardia degli equilibri socio-ambientali, alla lotta al degrado bio-climatico e territoriale, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

  7. alla costruzione di rapporti di solidarietà , cooperazione e sviluppo reciproco tra la società  calabrese nel suo insieme ed i soggetti pubblici e privati che la costituiscono e le realtà  omologhe nei PVS e nei PET.

  1. Nel perseguimento di tali finalità , la Regione Calabria ha come obiettivi prioritari:

  1. la lotta contro la povertà  e l'esclusione sociale ed economica nei PVS e nei PET;

  2. il rafforzamento istituzionale dei suddetti Paesi, in particolare a livello di amministrazioni decentrate, di buon governo del territorio e di sviluppo dei pubblici servizi;

  3. la crescita democratica, sociale, economica e culturale della società  civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

  4. la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

  5. il contrasto dei flussi immigratori clandestini e la facilitazione di flussi immigratori legali ed utili sia per la società  calabrese, sia per quella dei Paesi di origine.

  1. La Cooperazione allo Sviluppo promossa dalla Regione si attua attraverso la realizzazione di iniziative pubbliche e private, consentite e, ove previsto, preventivamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale in materia, con i soggetti e le modalità  contenute nella presente Legge Regionale.

  2. A tal fine la Regione promuove la partecipazione della società  calabrese alle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo e ne cura il coordinamento, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti partecipanti e delle direttive degli organi competenti.

  3. In tale ambito la Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa; favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea, favorisce lo scambio delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi.

Art. 2 (Ambiti degli Interventi)

  1. La Regione persegue le finalità  di cui all’articolo 1, promuovendo iniziative. di preferenza concordate con le comunità  locali dei Paesi partner, nelle attività  di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà  internazionale, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Governo italiano, delle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e delle priorità  sostenute in sede comunitaria e internazionale, previe le autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale.

  2. Nell’attività  di cooperazione rientrano:

  1. l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione d’impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati, e l’attuazione d’iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità  di cui all’articolo 1;

  2. l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrativa e gestionale, di valutazione e monitoraggio delle attività  di cooperazione allo sviluppo;

  3. la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo, in Europa Orientale e Centrale ed in Italia, anche ai fini della legge 13/12/86, n° 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;

  4. il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di enti locali e di organizzazioni non governative, anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

  5. l’attuazione di progetti specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

  6. la promozione di programmi di educazione interculturale ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, con iniziative volte ad intensificare scambi culturali tra l’Italia ed i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

  7. la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei paesi in via di sviluppo, nonché la realizzazione di convegni e seminari di studio sui temi della pace, della promozione dei diritti umani e dello sviluppo umano sostenibile;

  8. la promozione di ricerche, studi e pubblicazioni sui temi della pace e dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà  internazionale, dell’interrelazione tra l’organizzazione economica-produttiva, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà  internazionale.

  9. la promozione e sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;

  10. la promozione e sostegno di attività  di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;

  11. la sottoscrizione di intese e di accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee;

  12. il sostegno di iniziative per la partecipazione delle imprese ad attività  di cooperazione con i PVS e con i Paesi dell’Est anche tramite Joint Venture e altri interventi di internazionalizzazione delle regioni ad obiettivo 1.

Art. 3 (Coordinamento Regionale)

  1. La Regione, in attuazione dell’art.2 della presente legge, nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti dalle leggi nazionali in materia e comunque nel rispetto degli indirizzi del Ministero degli affari esteri ed in conformità  alla programmazione del Governo italiano, approva i progetti di attività  di cooperazione allo sviluppo elaborati:

  1. d’iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;

  2. su proposta di Enti Locali o di organizzazioni non governative non lucrative di volontariato e cooperazione allo sviluppo (ONG) e di altre ONLUS;

  3. su proposta degli organi nazionali della cooperazione governativa allo sviluppo.

  1. La Regione sostiene altresଠle iniziative degli Enti Locali e delle organizzazioni non governative operanti sul territorio, anche fornendo ad esse l’assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

  2. La Regione interviene al fine di promuovere, armonizzare ed eventualmente sostenere sul territorio regionale, proposte formulate da soggetti pubblici e privati sulla cooperazione allo sviluppo, offrire loro azioni di coordinamento e di supporto nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri ed un’adeguata informazione e assistenza tecnica ed amministrativa, tramite Enti strumentali della Regione.

  3. A tal fine:

  1. la Regione finanzia totalmente o contribuisce parzialmente alle iniziative di cui al primo comma, secondo le modalità  di cui alla presente legge; i contributi e finanziamenti vengono erogati in rate anticipate, previa accettazione del rendiconto della rata precedente; i contributi o finanziamenti della Regione non possono essere utilizzati per le stesse attività  finanziate da altri donatori pubblici o privati;

  2. limitatamente alle iniziative di cui al primo comma, lettera a), la Regione puಠanticipare l’erogazione di contributi o finanziamenti concessi da altri donatori.

  1. La Regione provvede a creare un’apposita banca dati che sarà  opportunamente collegata con quella del Ministero Affari Esteri e con quella dell'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, per una pi๠completa utilizzazione delle informazioni. Le modalità  di accesso saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 4 (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo)

  1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune, la Regione aderisce all’"Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo" (OICS), quale struttura associativa fra le Regioni e le Province autonome, i cui compiti, modalità  di funzionamento ed oneri sono definiti da un apposito statuto costituito con atto pubblico, ai sensi dell’articolo 14 del codice civile.

  2. L’Osservatorio persegue finalità  connesse allo svolgimento di attività  di cooperazione allo Sviluppo di Regioni , Province Autonome ed Enti Locali.

  3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla designazione del rappresentante della Regione in seno all’Osservatorio.

  4. Per le finalità  di cui all’articolo 1, la Regione concorre al finanziamento dell’Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo, con un contributo annuale e secondo quanto previsto dall’Osservatorio medesimo.

Art. 5 (Costituzione Comitato Consultivo)

  1. Presso la Giunta Regionale è istituito un Comitato Consultivo permanente per la solidarietà  internazionale e la cooperazione allo sviluppo, per gli ambiti di intervento di cui al precedente art.2, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto da:

  • il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

  • due consiglieri regionali nominati dal Consiglio;

  • il dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo o un suo delegato;

  • un rappresentante designato da ciascuna delle Provincie calabresi;

  • un rappresentante designato dall'UNCEM regionale;

  • un rappresentante designato dall'ANCI regionale;

  • un rappresentante dell’Unione Regionale Camere di Commercio;

  • tre rappresentanti designati dalle ONG riconosciute dal Governo italiano con sedi in Calabria;

  • due rappresentanti designati dalle altre ONLUS operanti nel settore della cooperazione internazionale con almeno due anni di esperienza ed aventi sede operativa nella Regione;

  • tre rappresentanti designati dalle Università  presenti sul territorio regionale;
  • un rappresentante designato dalla Consulta Immigrati;
  • un Funzionario del Servizio competente della Regione Calabria con funzioni di Segretario.

Art.6 (Funzionamento del comitato)

  1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, quando le designazioni pervenute permettono l'insediamento della metà  pi๠uno dei membri permanenti, e puಠdeliberare immediatamente, a maggioranza assoluta dei componenti.

  2. Il Comitato adotta il regolamento del proprio funzionamento entro un mese dal suo insediamento.

  3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario del Servizio competente della Regione Calabria.

  4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.

  5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati, il Comitato puಠavvalersi di appositi nuclei tecnici, costituiti con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza.

  6. La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti a livello funzionale di dirigente.

Art.7 (Programmazione ed attuazione degli interventi)

  1. La Giunta Regionale, in conformità  agli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo definiti dal Governo italiano, provvede, entro il mese di settembre di ogni anno, sentito il Comitato di cui al precedente art.5, alla definizione degli indirizzi generali della cooperazione regionale e delle attività  da realizzare ai sensi della presente legge. Gli Enti ed Organismi interessati alla presentazione di progetti, dovranno far pervenire, presso la Regione, le proprie proposte entro il successivo mese di gennaio di ogni anno. Il Comitato di cui all’art.5 provvede a formulare una proposta esecutiva alla Giunta Regionale entro il successivo mese di marzo.

  2. I progetti proposti devono indicare gli obiettivi, le metodologie, le priorità  settoriali e plurisettoriali, l'ambito geografico degli interventi e le iniziative previste, il relativo piano finanziario, l’indicazione del contributo, finanziamento o anticipazione richiesti alla Regione, nonché, per le proposte di cui all’art. 3, lettera b), la presentazione degli enti proponenti e della loro esperienza pregressa.

  3. Gli Enti ed Organismi che hanno già  ricevuto contributi o finanziamenti dalla Regione sono tenuti a presentare alla Regione stessa una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati parziali o finali delle iniziative già  realizzate nell’ambito dei progetti già  finanziati o contribuiti, nonché una rendicontazione delle spese sostenute, entro la stessa data di gennaio di cui al comma 1

  4. I progetti di cui al presente articolo, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui al successivo art.8, sono approvati dal Consiglio regionale e trasmessi attraverso gli Uffici competenti al Ministero degli Affari Esteri per le autorizzazioni di legge, anche al fine di favorire l'armonizzazione con la Cooperazione Nazionale.

  5. La realizzazione dei suddetti programmi avviene a cura della Regione e degli Enti proponenti, nei limiti ed alle condizioni fissati dalle apposite convenzioni, stipulate in conformità  alle linee stabilite dal Governo italiano e in raccordo con le altre Autorità  Governative e previe le autorizzazioni di legge.

  6. Ai fini della realizzazione dei programmi la Regione puಠavvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti universitari, enti ed istituti di ricerca.

  7. La erogazione delle anticipazioni previste nel precedente punto 2 è effettuata dalla Giunta Regionale dopo l'affidamento dell'attuazione del programma, da parte del competente organo statale, o la concessione di un contributo per la sua realizzazione.

Art. 8 (Norma finanziaria)

  1. Per le finalità  di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2001, la spesa di £ 800.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa al cap ___________ di nuova istituzione nel bilancio 2001, denominato "Spese per il finanziamento e/o cofinanziamento di progetti di cooperazione alla sviluppo".

  2. Per gli anni 2002 e successivi l'entità  della spesa regionale prevista al precedente comma 1 sarà  determinata annualmente con legge di bilancio.